Il decreto-legge 48 di maggio 2023, tra le altre, ha stabilito che dal 1° ottobre 2023 non potranno essere remunerate le DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno d’imposta da parte dell’INPS a favore dei CAF.

L’INPS ha modificato la convenzione per il 2022 e 2023 ed ha precisato che non verrà remunerata: la dichiarazione ordinaria presentata dopo quella già registrata, anche presso CAF diversi, nella stessa data o in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente del nucleo familiare che non presentino variazioni nella composizione del nucleo. Ha quindi esplicitato che esistono delle certificazioni che non saranno remunerate, di fatto aprendo alla possibilità di chiedere un compenso per quelle successive alla prima.

L’assemblea dei soci della Consulta dei CAF ha confermato le linee guida che pone un limite stimato in 25 Euro, ritenuto adeguato a coprire il costo del servizio non più remunerato dall’INPS.

Alla luce delle richieste di chiarimenti si sottolinea che le ISEE correnti non possono mai essere considerate “doppie”.  Per ISEE successive alla prima si intendono essenzialmente quelle generate da una nuova richiesta del cittadino che richiede un nuovo indicatore (ISEE universitaria – ISEE socio sanitaria) oppure per correggere omissioni o difformità relative alla prima DSU.

Sarà nostra cura evitare di presentare ISEE doppie e senza difformità, con la collaborazione naturalmente di chi si rivolgerà ai nostri sportelli.

Per chiarimenti ed informazioni vi invitiamo a contattare gli uffici del Patronato Epasa-Itaco al numero 0521.227211 oppure inviando un’email a parma@epasa-itaco.it.