Alla luce della conversione del Decreto Energia (D.L. n. 17/2022) il Dipartimento Politiche Fiscali del MEF, ha commentato le novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura.

Sul tema della quarta cessione è molto probabile che arrivi un ulteriore provvedimento, attualmente in discussione e in via di definizione nelle prossime settimane, che modificherà nuovamente i meccanismi di cessione appena introdotti.

Questi continui e ripetuti interventi contribuiscono ad aumentare il disorientamento tra gli operatori del settore, che oggi si trovano alle prese con un sistema bancario che non riesce a supportare adeguatamente cittadini e imprese.

 

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura – proroga al 15 ottobre 2022 solo per imprese e autonomi

Solo i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA hanno tempo fino al 15 ottobre 2022 per l’invio della comunicazione relativa all’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali per interventi edili.

È quanto stabilito dall’articolo 29-ter del decreto Energia (D.L. n. 17/2022), convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34, che proroga al 15 ottobre 2022 il termine di scadenza per la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito relativo alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, attualmente fissato al 29 aprile 2022.

Tale possibilità viene riconosciuta solo ai predetti soggetti IRES e ai titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre 2022.

 

Cessione del credito relativo a detrazioni – consentito il quarto passaggio libero, ma solo verso correntisti e solo dopo la terza cessione

Ridefinite nuovamente le regole della cessione del credito o dello sconto in fattura corrispondente alle detrazioni fiscali per interventi edili con l’introduzione del quarto passaggio.”

Si tratta dell’ultima novità inserita dalla legge di conversione del decreto Energia (D.L. n. 17/2022) per contrastare le frodi fiscali e, al contempo, per evitare che i limiti imposti alle cessioni dei crediti paralizzino ulteriormente il mercato dell’edilizia con danni ingenti alle imprese del settore.

Pertanto, l’articolo 29-bis del D.L. n. 17/2022, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che i crediti, per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, possano essere oggetto di una quarta cessione.

Tale quarta cessione può essere operata solo dalle banche a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente e solo dopo che sono esaurite le cessioni tra gli intermediari finanziari.

Con tale modifica si assiste, dunque, alla reiscrizione delle regole sulla cessione del credito con un meccanismo così articolato:

  • prima cessione libera;
  • seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati quali banche, intermediari finanziari e assicurazioni;
  • quarta cessione dalle banche ai propri correntisti.

Si precisa, infine, che il 1° maggio 2022 entra in vigore uno dei meccanismi di controllo disposti dal decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), per vietare le cessioni parziali del credito d’imposta successive alla prima, con l’attribuzione di un codice identificativo univoco, che deve essere indicato nelle comunicazioni di opzione delle eventuali successive cessioni.

A questo link è possibile consultare il testo integrale della LEGGE 27 aprile 2022, n. 34  entrata in vigore il 29/04/2022, mentre qui il testo coordinato del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.