Con il Decreto Aiuti Quater (DL 18 novembre 2022, n. 176 “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” GU 270 del 18 novembre 2022), il Governo interviene in materia dei crediti d’imposta a fronte dei costi sostenuti dalle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

L’impianto generale rimane quello affrontato nelle precedenti comunicazioni – l’ultima in ordine di tempo è consultabile qui – con però alcune modifiche per le quali è opportuno fare il punto della situazione.

Come di consueto ci occuperemo solo dei crediti per aziende non energivore e non gasivore, aziende con consumi estremamente elevati che, salvo poche eccezioni, non fanno parte della base associativa di CNA.

La prima buona notizia è che il regime dei crediti già previsto per i costi sostenuti in ottobre e novembre viene esteso, alle medesime condizioni, anche a dicembre. Dunque per l’intero quarto trimestre 2022 avremo:

  • Per l’energia elettrica: credito d’imposta al 30% per il quale è necessario disporre di una potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW (mentre per i costi sostenuti nel secondo e terzo trimestre il credito è del 15% e servono almeno i 16,5 kW di potenza disponibile).
  • Per il gas: credito d’imposta al 40% (per i costi sostenuti nel secondo e terzo trimestre il credito è del 25%). Il Credito d’imposta per i consumi di gas nel secondo e terzo trimestre ha interessato solo le aziende che lo utilizzano in produzione, mentre per il quarto trimestre la platea dei possibili fruitori si amplia poiché entra in gioco anche la climatizzazione invernale.

Più tempo anche per portare i crediti in compensazione, infatti sia per i crediti relativi al terzo trimestre che per quelli relativi al quarto trimestre il termine ultimo è prorogato al 30 giugno 2023. Rimane invece ferma la scadenza del 31 dicembre 2022 per i crediti relativi al secondo trimestre.  Per i crediti maturati nel 2022 e non ancora fruiti occorrerà inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, ma di questo riparleremo, al momento infatti manca il previsto provvedimento del Direttore di ADE che precisi i contenuti e le modalità. Rimane naturalmente la possibilità di richiedere i conteggi al fornitore di energia purché sia il medesimo del 2019. La richiesta andrebbe presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo a cui i crediti si riferiscono, nondimeno rammentiamo che ARERA (l’Autorità di regolazione in materia di energia) ha chiaramente stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive.

De seguito una tabella riepilogativa aggiornata al 28 novembre.

Per maggiori informazioni: Gianmario Venturini, Responsabile Installazione e Impianti CNA Parma | gventurini@cnaparma.it – Tel. 0521/227211 – 348 5603424.