È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 223 del 23/09/2022) il Decreto Aiuti Ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, (22G00154) che, a fronte della perdurante emergenza dei costi energetici, proroga, con alcune modifiche importanti che vedremo, il regime dei crediti d’imposta a parziale sollievo delle aziende per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In questo articolo avevamo illustrato dettagliatamente il regime dei crediti relativi al secondo trimestre 2022, regime che è stato esteso senza modifiche sostanziali anche per il terzo trimestre dal Decreto Aiuti Bis (D.L. 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modifiche, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142).

Con il Decreto Aiuti Ter, che introduce i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, abbiamo invece alcune modifiche sostanziali, sia per quanto riguarda le percentuali del credito di imposta che in merito ai presupposti per poterne fruire. Anche nel Decreto Aiuti Ter sono previste agevolazioni sia a favore delle aziende cosiddette “energivore” che delle “non energivore”; noi tratteremo solamente le seconde in quanto le “energivore” sono aziende con consumi particolarmente elevati e che solitamente non fanno parte della nostra base associativa.

I crediti di imposta introdotti dal Decreto Aiuti Ter sono relativi alla spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022 e sono utilizzabili in compensazione entro il 31 marzo 2023. Anche le percentuali cambiano: il credito per l’acquisto di energia elettrica passa dal 15% al 30% mentre il credito di imposta per l’acquisto di gas naturale passa dal 25% al 40%. Una modifica importante, chiesta con forza da CNA e dalle altre associazioni artigiane, è che per ottenere il credito d’imposta è sufficiente un contatore con una potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (mentre per il secondo e terzo trimestre servivano almeno 16,5 kW).

Il credito di imposta può essere portato in detrazione entro il 31 dicembre 2022 per i crediti relativi al secondo e terzo trimestre ed entro il 31 marzo 2023 per i crediti relativi a ottobre e novembre 2022. Esiste anche la possibilità di cedere questi crediti ma la procedura è macchinosa e di fatto percorribile solo per importi particolarmente elevati.

È stata prorogata anche la possibilità di richiedere i conteggi del credito spettante (non sempre semplici) al fornitore che avrà l’obbligo di provvedere gratuitamente purché sia il medesimo del 2019. La richiesta va inviata via PEC al fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta. Per i crediti del secondo trimestre il termine ultimo era il 29 agosto ma molti fornitori si sono resi disponibili all’invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive: trovate ulteriori dettagli in questo nostro articolo.

Ricordiamo che, qualora il fornitore sia cambiato e i conteggi siano particolarmente complessi, CNA Parma ha attivato una convenzione con una società specializzata in grado di fornire un servizio ad hoc: il nostro partner presenterà all’azienda una relazione contenente tutti i calcoli e l’esatta quantificazione del credito fiscale. Naturalmente l’accesso alla consulenza, che ha evidentemente un suo costo, si giustifica a fronte di volumi di consumo importanti.

Di seguito una tabella riepilogativa relativa ai soli crediti per l’energia elettrica.

 

Per maggiori informazioni:

Gianmario Venturini, Resp. CNA Installazione e Impianti CNA Parma

gventurini@cnaparma.it | Tel. 0521/227211 – Cell. 348/5603424