Nuova sospensione dei versamenti fiscali, ma solo per i soggetti coinvolti dalle recenti restrizioni.
Sono sospesi i versamenti con scadenza nel mese di novembre 2020 riguardanti:
- le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale dell’Irpef;
- l’Iva mensile e trimestrale.
In base al dettato normativo, rientrano nella sospensione dei suddetti versamenti fiscali:
- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, palestre, piscine, ecc..;
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni) ;
Inoltre, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che:
- operano nei settori economici individuati in uno specifico allegato del D.L. “Ristori-bis”;
- esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator;
- hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zono rosse).