Con l’approvazione della Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 e la conversione in legge del Decreto Aiuti Quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”) è stata definita la situazione relativamente ai diversi Bonus fiscali per l’edilizia.
Sono state confermate le deroghe alla rimodulazione del Superbonus sulle spese sostenute nel 2023 da condomini, edifici plurifamiliari mono-proprietario, edifici unifamiliari (villette) ed interventi di demolizione e ricostruzione.
Le altre agevolazioni edilizie (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Verde) sono rimaste invariate, fatta eccezione per l’introduzione del nuovo Bonus Casa Green e l’abolizione del Bonus Facciate.
Tenuto conto che le scadenze e le aliquote per il Superbonus sono state oggetto di diverse proroghe e rimodulazioni di seguito vi proponiamo una tabella di riepilogo delle nuove aliquote e scadenze.
SOGGETTI | SCADENZA |
CONDOMINI (anche non costituiti) | |
Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite CILAS e delibera assembleare certificata in data compresa tra il 19 e il 24/11/2022 (compresi) |
La delibera assembleare deve approvare “l’esecuzione dei lavori ” e la data deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite CILAS e delibera assembleare certificata in data anteriore al 19/11/2022 (quindi fino al 18 compreso) |
La delibera assembleare deve approvare “l’esecuzione dei lavori” e la data deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Condomini anche non costituiti, con intervento da eseguire tramite CILAS, che non rientrano in nessuna delle due casistiche precedenti |
Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022 |
Si ritiene comunque necessaria la delibera assembleare che deve approvare “l’esecuzione dei lavori” in data anteriore, e si consiglia che la data sia certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
PERSONE FISICHE UNIPROPRIETARIO O STESSI COMPROPRIETARI | |
Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite CILAS presentata entro il 25/11/2022 |
Non trattandosi di condomini, non occorre la produzione di delibera assembleare, anche se vi siano più comproprietari. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite CILAS presentata dopo il 25/11/2022 |
Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022 |
Non trattandosi di condomini, non occorre la produzione di delibera assembleare, anche se vi siano più comproprietari. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
PERSONE FISICHE SU UNIFAMILIARI O FUNZIONALMENTE AUTONOME | |
Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome, interventi avviati nel 2020, 2021 e 2022 |
Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110% |
Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome, interventi avviati nel 2023 |
Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110% |
IACP E COOPERATIVE | |
IACP e istituti similari, Cooperative edilizie a proprietà indivisa |
Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110% |
ONLUS, ADV, ASP | |
Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite CILAS presentata entro il 25/11/2022 |
Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite CILAS presentata dopo il 25/11/2022 |
Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022 |
Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025 |
ASSOCIAZIONI SPORTIVE | |
Associazioni sportive dilettantistiche | 30/06/2022 |
La condizione richiesta è che i suddetti immobili siano situati in centri storici soggetti ai vincoli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (immobili ed aree di notevole interesse pubblico o aree tutelate di interesse paesaggistico).
La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.
Fermo restando il limite di spesa ammesso al Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle ONLUS, ODV e APS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per tali interventi l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 kW all’aliquota del 110%. Interventi per l’efficientamento energetico
La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
CNA, unitamente alle altre Associazioni imprenditoriali del mondo edile, ha segnalato con forza al mondo politico la necessità di risolvere il grave problema dei crediti edilizi in pancia alla imprese che hanno concesso lo sconto in fattura, la cui cessione è ora bloccata anche a causa delle continue modifiche normative effettuate in corso d’opera. Su questo fronte, in sede di conversione del Decreto Aiuti Quater, sono state introdotte due importanti modifiche che vanno nella giusta direzione anche se potrebbero non essere sufficienti:
- passano da quattro a cinque le cessioni dei crediti d’imposta per i quali si è optato per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020; (comma 4-bis art.9 DL 176/2022);
- la possibilità di utilizzare i crediti di imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione e di sconto inviate all’AE entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 anni (anziché in quattro o cinque rate) su richiesta del fornitore o del cessionario. Le imprese di costruzione potranno altresì, beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità.
In particolare, i commi 4-bis e 4-ter introdotti in sede di conversione nell’art. 9 del DL 176/2022, consentono di effettuare tre passaggi di cessione (in luogo delle due precedentemente consentite) in favore dei soggetti “vigilati”: banche e intermediari finanziari, dei crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Tale possibilità è riconosciuta anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022
Pertanto il nuovo meccanismo di cessione prevederà:
- una prima cessione libera (direttamente o indirettamente dopo lo sconto in fattura);
- 3 cessioni al sistema bancario (Banche, Assicurazioni altri enti e intermediari finanziari) cd. “soggetti vigilati”;
- una cessione dalla banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Con l’eccezione del Bonus Mobili (aumentato) e del Bonus Facciate (abolito) restano invariate le regole per gli altri Bonus Minori in particolare:
- Bonus Ristrutturazioni: al 50% fino a un tetto di spesa di € 96.000 riferito alla singola unità immobiliare;
- Bonus Mobili: al 50% fino a un tetto di spesa di € 8.000 (che scende a € 5.000 nel 2024) per arredi e gli elettrodomestici destinati ad un’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione agevolata;
- Ecobonus: al 50-65% fino a un tetto di spesa che varia a seconda della tipologia di intervento. Per i lavori sulle parti comuni dei condomini può arrivare al 75%;
- Bonus Barriere architettoniche: proroga al 2025 della detrazione al 75% per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e per i Condomini solo se deliberate a maggioranza dal condominio (1/3 del valore millesimale dell’edificio);
- Sismabonus: dal 50 all’85%, limite di spesa € 96.000;
- Sismabonus acquisti: chi acquista da un impresa un immobile a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione, può usufruire di una detrazione del 75% o del 85%;
- Bonus verde: al 36% fino a un tetto di spesa di € 5.000;
Altri incentivi | Percentuale ammessa | Scadenza |
Bonus Casa – Ecobonus
Sismabonus |
50%-65% 50%-70%-75%-80%-85% | 31/12/2024 |
Cessione del credito – sconto in fattura Bonus Minori
Cessione del credito sconto in fattura Superbonus |
31/12/2024
31/12/2025 |
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Bonus abbattimento barriere architettoniche
|
75% |
31/12/2025 |
Interventi su aree Sisma dal 2009 |
110% |
31/12/2025 |
Bonus mobili e grandi elettrodomestici
solo in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio |
50% limite spesa max € 8.000
50% limite spesa max € 5.000 |
31/12/2023
31/12/2024 |