Con la circolare n. 103 del 26/09/2022, l’INPS fornisce le proprie istruzioni amministrative in merito all’indennità una tantum per l’anno 2022 prevista dall’art.33 del Decreto-legge n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), e dall’art. 20 del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti Ter), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è disciplinato dal Decreto interministeriale 19 agosto 2022.

L’ art. 20 del Decreto c.d. “Aiuti Ter” ha introdotto un ulteriore bonus di 150 Euro da sommare a quello di 200 Euro per i contribuenti che hanno percepito un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000,00 per l’anno 2021.

Alla luce di quanto precede in un’ottica di semplificazione si ritiene probabile che gli enti di previdenza coinvolti adeguino i propri modelli di autocertificazione prevedendo la possibilità per il contribuente di dichiarare di aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a:

  • 20.000 Euro che dà diritto al bonus pari a Euro 350 (200 Euro Decreto Aiuti + 150 Euro Aiuti Ter);

oppure

  • 35.000 Euro che dà diritto al bonus pari a Euro 200 Decreto Aiuti.

Importante sottolineare che non è previsto alcun click day, anche se le domande saranno processate in ragione all’ordine cronologico di presentazione fino alla scadenza fissata al 30 novembre 2022. Per ottenere il sostegno occorre presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, tramite Spid, CIE, CSN o tramite Patronato.

Soggetti beneficiari e misura dell’indennità

1. Possono beneficiare dell’indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza che nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro. Più nello specifico:

  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, (persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie);
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali.

2. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

3. Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro tale data. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

4. L’indennità una tantum è corrisposta a domanda. Gli importi sono:

  • 350 Euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che nell’anno d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 Euro;
  • 200 Euro per coloro i quali hanno, nel medesimo anno di imposta 2021, percepito un reddito superiore a 20.000 Euro, ma inferiore a 35.000.

Nulla spetterà agli autonomi con reddito, nel periodo di riferimento, superiore a 35.000 Euro.

5. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive previsto dall’art.5 del presente decreto.

6. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022; ossia i già erogati 200 euro per chi li ha percepiti (es. pensionati).

7. L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Modalità di presentazione della domanda

  1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
  2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad un’altra cassa o forma obbligatoria di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
  3. L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e di quanto previsto.

Verifica dei requisiti

L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui sopra, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

 

Per ulteriori informazioni o fissare un appuntamento potrete contattare il Patronato Epasa-Itaco di Parma al numero 0521/227211 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo parma@epasa-itaco.it.