Prima con una circolare e poi con una FAQ l’Agenzia delle Entrate ha definito gli investimenti coinvolti nel blocco delle compensazioni dei crediti di imposta. Confermata la sospensione per i soli investimenti 2023, salvi gli investimenti 2022 interconnessi gli anni successivi.
Con la risoluzione 19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha recepito le recenti disposizione del DL 39/2024 che ha introdotto un nuovo meccanismo di comunicazioni ex ante ed ex post (come quelle in fase di definizione per il piano Transizione 5.0) prima di poter utilizzare i crediti in compensazione. Le comunicazioni dovranno essere effettuate con i modelli previsti dal Decreto Direttoriale del 6 Ottobre 2021 però con modifiche e modalità da definirsi con successivo decreto del MIMIT. (ne abbiamo parlato qui)
La risoluzione dell’Agenzia è intervenuta per chiarire la questione più controversa ossia come trattare gli investimenti già effettuati dalle imprese. Ebbene l’interpretazione ha di fatto sospeso l’utilizzo dei codici tributo 6936 e 6937 riferiti agli investimenti interconnessi nel 2023 e 2024.
La stessa Agenzia è poi ritornata sull’argomento con una FAQ del 16 aprile dato che, prendendo a riferimento il momento dell’interconnessione, quanto disposto dalla precedente circolare sembrava coinvolgere anche gli investimenti 2022 interconnessi negli anni successivi (quindi normativa dei commi 1056 e 1057 della Legge 178/2020).
In definitiva la FAQ ha escluso dalla sospensione delle compensazioni gli investimenti 2022 interconnessi negli anni successivi ossia quelli effettuati:
• dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
• dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023. a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024 è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
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