Nessuna proroga per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali. Nel testo del DL 215/2023 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre, non è più prevista, rispetto alle bozze circolate, la norma che prevedeva il differimento dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine di consegna/realizzo degli investimenti prenotati nel 2022.

Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è comunque previsto alcun credito d’imposta, né tantomeno per quelli effettuati nel 2024.

Quanto ai beni materiali “4.0” effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023, in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi in beni materiali “4.0” effettuati nel 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:

– 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il limite massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025.

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2023 ed effettuati entro il 30 giugno 2024.
Per gli investimenti – senza prenotazione – effettuati nel 2024, l’agevolazione è invece prevista, a norma dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, in misura pari al 15%, fermo restando il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di PrefinaParma, la società di consulenza specializzata in accesso al credito e finanza agevolata del Gruppo CNA Parma, ai seguenti riferimenti:

Francesco Fontana | Tel. 0521.227246 | ffontana@prefinaparma.it