I Decreti Legge n. 21 marzo 2022, n. 21 e 17 maggio 2022 n. 50, meglio noti rispettivamente come “Decreto Ucraina” e “Decreto Aiuti”, hanno introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese per fornire un sollievo alle conseguenze dei rincari subiti nelle forniture di energia elettrica e gas. Sono previsti aiuti sia per le aziende cosiddette “energivore” (di cui non ci occupiamo qui: si tratta di aziende che hanno consumi veramente notevoli e che solitamente non fanno parte della nostra base associativa) che per le non energivore.

Per l’energia elettrica alle imprese non energivore è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022.  Per poter fruire del credito fiscale è necessario che le imprese siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e che l’incremento del costo relativo al KWh fra il 1° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2022 sia stato superiore al 30%, una condizione questa che in pratica è sempre verificata salvo che l’azienda non disponesse di contratti a prezzo fisso a lunga scadenza.

Analoga agevolazione è presente per il gas, con lo stesso schema: imprese “gasivore” e non gasivore;  per queste ultime e purché abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%, il credito di imposta è del 25% per il solo 2° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Il credito di imposta può essere portato in detrazione entro il 31 dicembre 2022

I conteggi per determinare l’importo esatto del credito fiscale a cui si ha diritto non sono sempre semplici, per questo è importante la previsione introdotta nel Decreto Aiuti in sede di conversione:  il nuovo  comma 3-bis prevede infatti che se il fornitore  è il medesimo che riforniva l’azienda nel primo trimestre dell’anno 2019 tocchi al venditore stesso predisporre i conteggi necessari. Con la Delibera 373 del 29 luglio 2022, ARERA, l’Autorità di regolazione in materia energetica, ha definito nei dettagli i contenuti della comunicazione che il fornitore deve inviare all’azienda, nonché le sanzioni per gli inadempienti.

Attenzione però: il fornitore di energia è tenuto a fornire i conteggi all’azienda cliente solo su esplicita richiesta di quest’ultima, richiesta che deve essere inoltrata al venditore, preferibilmente via PEC, entro il 29 agosto 2022.  La richiesta non presente formalità particolari, l’oggetto sarà qualcosa tipo “Richiesta calcolo credito di imposta  ex delibera ARERA  373/2022 del 29/07/2022” e come testo “Si richiede quanto in oggetto” oltre ovviamente a tutti i dati necessari a identificare l’utenza. La PEC del fornitore solitamente è indicata in bolletta, ma in caso non ci fosse può essere reperita sul sito www.registroimprese.it.

Le aziende clienti di HERA COMM associate a CNA Parma, grazie alla convenzione in essere, possono inviare la richiesta a info@cnaparma.it che verrà inoltrata ad HERA COMM con le modalità concordate.

Per situazioni di particolare complessità o quando il fornitore attuale non sia il medesimo del primo trimestre 2022, CNA Parma ha attivato una convenzione con una società specializzata in grado di fornire un servizio ad hoc: il nostro partner presenterà all’azienda una relazione contenente tutti i calcoli e l’esatta quantificazione del credito fiscale. Naturalmente l’accesso alla consulenza, che ha evidentemente un suo costo, si giustifica a fronte di volumi di consumo importanti che, in via puramente indicativa, nel caso dell’energia elettrica possono essere individuati in un costo mensile pari ad almeno € 2.000/€ 2.500 nel secondo trimestre 2022.

 

Per maggiori informazioni:

Gianmario Venturini, Resp. CNA Installazione e Impianti CNA Parma
gventurini@cnaparma.it – Tel. 0521/227211