Contributo utile a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi del D.L. n. 228/2021
Come è noto, il D.L. n. 228/2021, ha introdotto un particolare contributo utile a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, il cosiddetto “Bonus psicologico”. Di seguito un breve riepilogo della normativa:
1) Destinatari
Tale contributo è indirizzato, genericamente ad “ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio, inoltre, può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
2) Domanda
Le domande potranno essere inviate dal sito dell’INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 e saranno gestite centralmente da parte della direzione dell’Istituto.
Alla scadenza del periodo indicato per la presentazione dell’istanza, l’INPS procederà ad elaborare le graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili. L’INPS comunicherà, quindi, ai predetti enti, la data di accoglimento della domanda e il codice univoco che identifica la pratica di riferimento.
Il beneficiario, quindi, disporrà di questo codice che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il professionista, in apposita sezione, sul sito dell’INPS, dovrà inserire tale codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità previste. In ogni caso, il beneficiario avrà 180 giorni dall’accoglimento della domanda per utilizzare l’importo spettante.
3) ISEE
La normativa richiede, al momento della presentazione della domanda, il possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro e l’importo erogato varierà tra i 600 euro e i 200 euro, a seconda dell’ISEE riconosciuto.
Occorre precisare, che i patronati non sono stati interessati dal legislatore per l’inoltro delle relative domande all’INPS, che dovranno essere inviate direttamente dal cittadino tramite SPID, CIE o CNS.