L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che rende operativo il cosiddetto Bonus acqua potabile previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Si tratta di una misura volta a contenere l’utilizzo  di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso potabile e prevede un credito di imposta del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di  filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare. Possono usufruire del Bonus sia le persone fisiche che i professionisti e le aziende.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre del 2022 e vale il criterio di cassa con l’eccezione delle spese sostenute da soggetti in contabilità ordinaria. L’importo massimo delle spese è di 1.000 euro per le persone fisiche, di 5.000 euro per gli altri soggetti.

Attenzione però: qualora l’importo complessivo dei crediti d’imposta legittimamente maturato superasse l’importo stanziato per questa misura (5 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022) il credito fiscale verrebbe riconosciuto in rapporto a una percentuale indicata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di marzo successivo a quello di sostenimento delle spese: in sostanza significa che il 50% non è garantito e in caso non ci siano abbastanza fondi il 50% potrebbe diventare il 45%, o il 40% o quel che sarà.

I pagamenti devono  essere tracciabili, con l’eccezione di quelli effettuati dai soggetti in contabilità ordinaria, ma per gli acquisti effettuati fino al 15 giugno 2021 (prima cioè dell’uscita del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) vale anche il pagamento in contanti.

In caso di mancanza del codice fiscale del richiedente, sarà possibile integrare la fattura o il documento commerciale che documenta l’acquisto annotando il codice fiscale di chi richiede il credito.

Per poter usufruire del credito di imposta occorre comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese agevolabili. La comunicazione deve essere inviata tra il 1° e il 28 febbraio 2022.

La norma istitutiva del Bonus prevede anche una comunicazione a ENEA di cui al momento non si hanno ancora dettagli. Il mancato invio di questa seconda comunicazione non dovrebbe comunque comportare la decadenza dall’agevolazione.

Il credito potrà essere utilizzato dalle persone fisiche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si sono sostenute le spese e dagli altri soggetti in compensazione tramite modello F24.

 

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