Fino al 28 dicembre 2021 è possibile presentare l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto perequativo previsto dal DL Sostegni bis.
Il Dl Sostegni bis ha previsto un contributo c.d. “perequativo” ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
Il contributo
Soggetti beneficiari
- soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Soggetti esclusi
- soggetti che risultavano già in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo micro e piccole imprese[1];
- soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva al 26 maggio 2021,
- enti pubblici di cui all’articolo 74,
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Requisiti
- Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%
- aver trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 anno di imposta 2020 entro il 30 settembre 2021;
- aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi 2020 anno di imposta 2019.
Importo contributo
È determinato applicando una diversa percentuale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti.
30% > per ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
20% > per ricavi/compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
15% > per ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5% > per ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
NOTA BENE – Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:
- Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 D.L. 34 del 19 maggio 2020);
- Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (articoli 59 e 60 del D.L. 104 del 14 agosto 2020);
- Contributi a fondo perduto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 del 28 ottobre 2020, che ha accorpato il “Ristori”, “Ristori-bis”, “Ristori-ter” e “Ristori-quater”, articoli 1, 1-bis e 1-ter);
- Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. 172 del 18 dicembre 2020);
- Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del D.L. 41 del 22 marzo 2021, commi da 1 a 3);
- Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021);
- Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).
ATTENZIONE! – Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.
Contributo massimo
Contributo massimo è di 150.000 euro. A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il contributo
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Modalità e termini
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando l’apposito modello mediante utilizzando le proprie credenziali FISCONLINE o mediante delega ad un Intermediario:
Servizio web: dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021;
Applicazione desktop telematico: dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.
Per informazioni contattare Roberta Lommi
Responsabile Provinciale Servizi Fiscali CNA | Tel. 0521.227211