L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 90/2021, con la quale ha emanato ulteriori istruzioni operative con riferimento alle indennità COVID-19, di cui agli artt. 42 e 69, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”).

Tale documento proroga i termini per la presentazione delle domande di indennità COVID-19, di cui agli art. 42, comma 2 e ss., e art. 69, (lavoratori stagionali, turismo e spettacolo e del settore agricolo e pesca), che potranno essere inoltrate entro la data del 30 settembre 2021.

Resta inteso che, come ribadito in più occasioni per le categorie già beneficiarie dell’indennità, ai sensi del Decreto Sostegni, il legislatore ha previsto, all’art. 42, comma 1, del Decreto in esame, l’erogazione automatica dell’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro.

 

1. Ulteriori precisazioni generali

Tutte le indennità in parola, compresa quella in favore degli operai agricoli, sono tra loro incumulabili e lo sono, altresì, con:

  • le indennità di cui all’art. 44 (lavoratori sportivi), del Decreto in esame;
  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e delle Casse professionali (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità, ex Legge n. 222/1984);
  • l’APE Sociale;
  • la percezione, da parte di componenti il nucleo familiare, di quote di Reddito di Emergenza.

Le indennità, inoltre, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. Ne consegue che la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedono, come compenso, l’indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal gettone di presenza, comportano l’incompatibilità con le indennità Covid di cui all’oggetto.

 

2. Ulteriori precisazioni in merito alle indennità in favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ex art. 69, D.L. n. 73/2021

Il D.L. “Sostegni-bis”, prevede una ulteriore indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato e in favore dei pescatori autonomi.

Più nel dettaglio, con la Circolare in oggetto, l’Istituto chiarisce che, ai sensi dell’art. 69, commi da 1 e 5, rientrano tra i beneficiari di una indennità una tantum pari a 800 euro, gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate di cui all’art. 8, L. n. 334/1968 (piccoli coloni e compartecipanti familiari). Tali lavoratori, come già esplicitato in precedenza, possono presentare domanda a condizione che nel 2020, abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Per le incumulabilità si rimanda a quanto su già esposto, sottolineando che, esclusivamente per tale categoria, il legislatore specifica che la stessa è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza.

Tale indennità, inoltre, come chiarito dall’INPS con la Circolare n. 90/2021, è compatibile con l’indennità di disoccupazione agricola, la NASpI e la DIS-COLL.

La successiva indennità prevista dal D.L. “Sostegni-bis”, pari ad euro 950, è quella in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. n. 250/1958. Con la Circolare in oggetto, l’INPS specifica che rientrano tra i destinatari dell’indennità esclusivamente i soci che operano in qualità di lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Rimandando a quanto già esposto al p.to 1 della presente comunicazione in materia di incumulabilità, si sottolinea che tale indennità è compatibile con l’indennità di disoccupazione agricola, la NASpI e la DIS-COLL.

Si ricorda, inoltre, che, per tutte le categorie interessate, non è ammesso il ricorso amministrativo e, di conseguenza, avverso provvedimenti negativi, l’interessato potrà proporre azione esclusivamente in via giudiziaria, salvo particolari casistiche, da valutare singolarmente, per le quali può essere possibile una soluzione sollecitata dalla scrivente alla Direzione Centrale dell’INPS.

Le procedure per l’inoltro delle istanze risultano aperte e le domande, pertanto, si posso inviare tramite il consueto canale on line presente sul portale web dell’INPS oppure è possibile contattare il patronato Epasa-Itaco, per ottenere la necessaria assistenza, al numero 0521.227211 oppure scrivere a parma@epasa-itaco.it.