Superbonus 110%: le novità delle Legge di Bilancio 2021, illustrate da Gianmario Venturini, Responsabile di CNA Costruzioni e CNA Installazione e Impianti di Parma.

Più tempo per l’esecuzione degli interventi

Proroga dell’agevolazione fino al 2022: l’aliquota di detrazione maggiorata si applicherà infatti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 . Qualora poi al 30 giugno l’intervento sia già stato eseguito per almeno il 60%, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (ma la possibilità di portare in detrazione le spese del secondo semestre 2022 non vale  per gli interventi su abitazioni unifamiliari). La detrazione per le spese sostenute nel 2022 andrà però ripartita in quattro rate annuali invece di cinque. Per istituti tipo IACP e simili i termini di cui sopra sono ulteriormente spostati in avanti di sei mesi, dunque 110% fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 se a fine 2022 sono stati realizzati i lavori per almeno il 60%.

Edifici con più unità immobiliari, ma con un unico proprietario ammessi al 110%

Un problema finalmente risolto è quello relativo agli edifici con diverse unità immobiliari accatastate separatamente e con parti comuni ma con un unico proprietario, un caso questo abbastanza frequente: si pensi alla villetta o piccola palazzina con due o tre appartamenti dove in uno vivono i genitori e nell’altro un figlio. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, questi edifici non potevano usufruire del Superbonus né come abitazioni unifamiliari né come condomini, di fatto erano tagliate fuori dall’agevolazione. Anche questi edifici ora, purché composti da due a quattro unità, potranno  godere dei superbonus.

Interventi di coibentazione del tetto sempre ammessi

Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano sempre tra quelli agevolabili.

Definita meglio la nozione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”

Viene precisata meglio la nozione di unità immobiliari “funzionalmente indipendente”, utile ad esempio per stabilire quando occorre comprendere se una casa a schiera deve considerarsi parte di un condominio oppure un’abitazione unifamiliare ove si può intervenire autonomamente. Oltre al requisito dell’accesso autonomo, già introdotto in precedenza, si chiarisce che l’unità immobiliare può ritenersi ”funzionalmente indipendente”  qualora sia dotata di “almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.

Edifici sprovvisti di APE

Ammessi al benefico anche gli interventi su edifici sprovvisti di APE in quanto privi di copertura o di uno o più muri perimetrali purché al termine l’edificio si collochi in classe A.

Rimozione delle barriere architettoniche

Un’importante novità tra gli interventi che potranno usufruire della detrazione al 110%, è l’inclusione delle opere volte alla rimozione delle barriere architettoniche, purché eseguiti congiuntamente a un intervento trainante (in precedenza erano ammessi unicamente al bonus ristrutturazioni con detrazione al 50%). A questo proposito è opportuno attendere qualche precisazione in più, per vedere se, in via interpretativa, verranno introdotte delle limitazioni ad usufruire del bonus. Ad oggi, per poter sostituire l’ascensore come intervento trainato e usufruire del Superbonus, sembra essere sufficiente la presenza tra i condomini di almeno una persona con più di 65 anni, ovviamente non residente al piano terreno.

Fotovoltaico anche sulle pertinenze

L’installazione di impianti solari fotovoltaici potrà avvenire anche su strutture pertinenziali agli edifici.

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: nuovi limiti di spesa

Novità anche riguardo alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, per le quali sono stati ridefiniti i limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari, 1.500 euro per le unità plurifamiliari o condomini che installano fino a 8 colonnine, 1.200 euro per i condomini che ne installano più di otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Condomini: possibile l’imputazione dei costi solo ad alcuni condòmini

L’assemblea, con le modalità già introdotte precedentemente (approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), può deliberare che, l’intera spesa per l’intervento deliberato, venga imputata a uno o più condomini purché vi sia il parere favorevole di questi ultimi.

Polizze dei professionisti

In merito alle polizze dei professionisti, viene chiarito che non è sempre necessaria l’accensione di una nuova polizza, possono essere utilizzate anche le polizze già in essere purché possiedano determinati requisiti.

Obbligo di cartello di cantiere con riferimento al Superbonus

Per gli interventi che accedono all’agevolazione il cartello di cantiere dovrà contenere, in posizione ben visibile, la seguente dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, è possibile contattare: Gianmario Venturini | Responsabile Provinciale CNA Costruzioni – CNA Installazione e Impianti di Parma | gventurini@cnaparma.it – Tel. 0521/227211.

Il team CNA, composto da professionisti esperti del settore Edilizia e in ambito Fiscale, potrà rispondere alle tue domande e guidarti nella gestione delle pratiche per trarre i massimi vantaggi delle agevolazioni del Superbonus 110%.

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