La realizzazione del documento unico per la valutazione
rischi da interferenze DUVRI è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro,
introdotto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. n.
81/2008)

 

COSA SONO I RISCHI
INTERFERENTI

 

I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta
esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività
all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.


QUANDO È OBBLIGATORIO

  • sovrapposizioni di più attività svolte da
    operatori/lavoratori di appaltatori/ditte/artigiani diversi;
  • immessi nel luogo di lavoro del committente
    dalle lavorazioni degli appaltatori/ditte/artigiani diversi;
  • esistenti nel luogo di lavoro del committente,
    ove è previsto che debba operare l’appaltatori/ditte/artigiani diversi,
    ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
  • derivanti da modalità di esecuzione particolari
    richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi
    rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).”

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Con tale documento il datore
di lavoro committente
valuta i rischi specifici esistenti
nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al
minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e
lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello
stesso luogo di lavoro dal committente.

 

Il datore di lavoro committente ha i seguenti compiti:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale
    dell’impresa
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento
    ai fini della sicurezza
  • fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice
    dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui
    sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in
    relazione alla propria attività

 

QUANDO IL DUVRI NON È
OBBLIGATORIO?

 

Il D.Lgs
81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il
DUVRI può non essere redatto:

  1. appalti di servizi di natura intellettuale;
  2. mere forniture di materiali o attrezzature;
  3. lavori o servizi la cui durata non sia superiore
    a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio
    incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
    esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del
    Testo Unico;
  4. attività che presentano un basso rischio
    d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano
    l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in
    possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e
    specifiche in relazione all’incarico.