Uno dei problemi connessi con la nuova formulazione delle
regole che informano lo split payment (c.d. scissione dei pagamenti) è
sicuramente l’ampiezza e la variabilità dei soggetti che per la prima volta
sono stati inclusi nello specifico metodo di liquidazione dell’imposta.
I nuovi soggetti inclusi nel meccanismo IVA della scissione
dei pagamenti sono:
- tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di
cui all’art. 1, comma 2 della L 196/2009, vale a dire coloro che sono inseriti
nell’elenco ISTAT pubblicato ogni anno entro il 30 settembre. In effetti, esso
corrisponde a tutti quei soggetti per i quali i fornitori devono emettere la
fattura elettronica; - le società controllate, ai sensi dell’art. 2359,
primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile, direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; - le società controllate, ai sensi dell’art. 2359,
primo comma, numero 1 del codice civile dalle regioni, province, città
metropolitane, comuni e unioni di comuni; - le società controllate direttamente o
indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 del codice
civile dalle società di cui ai punti b) e c); - tutte le società quotate inserite nel FTSE MIB
della Borsa italiana. Un elenco alternativo del mercato azionario potrà
comunque essere scelto con un apposito decreto del ministro dell’economia e
finanze.
Gli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico ne
restano esclusi.
Vengono messi a disposizione
degli elenchi che individuano i soggetti destinatari dello split payment sul
sito del Ministero dell’economia e delle finanze nella partizione dedicata al
Dipartimento delle finanze.
Per consultare gli elenchi forniamo il link disponibile sul sito del MEF:
Gli elenchi sono suscettibili di modifiche e sono aggiornati ogni anno.
La legge di conversione ha introdotto un meccanismo di tutela, in
particolare, ha stabilito che a richiesta dei cedenti o prestatori i
cessionari o committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento
attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano la
scissione contabile.
I cedenti e prestatori in
possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime della
scissione dei pagamenti.