La Legge di Bilancio è stata approvata alla Camera in data 29 Dicembre 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario del 30 Dicembre 2023.

Il testo finale del provvedimento, originariamente suddiviso in 109 articoli, risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama. La manovra nella sua versione definitiva contiene facilitazioni all’accensione dei mutui per la prima casa, contributi light per alcune categorie di soggetti, sostegno al welfare aziendale, rinvio dell’introduzione di nuove imposte (sugar tax e plastic tax), rincaro di alcune imposte nonché delle accise sui tabacchi.

Nella sintesi che segue sono riepilogati, in pillole, alcuni dei più rilevanti interventi in materia fiscale presenti nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, la n. 213/2023, con evidenza dei relativi commi.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE

Rinvio Plastic e Sugar Tax

Viene posticipata al 1° Luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle cosiddette plastic-tax e sugar- tax istituite dalla Legge di Bilancio 2020.

Incremento aliquota IVA per i prodotti per l’igiene femminile e prima infanzia

Si riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%.

Ripristinata, inoltre, l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla Legge di Bilancio per il 2023.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
La Legge di Bilancio prevede che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° Gennaio 2024. Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 Giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 Giugno 2024 le aliquote delle imposte sostitutive per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono pari entrambe al 16%.

Locazioni brevi
La manovra interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%. Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%. L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Il regime delle locazioni brevi rimane circoscritto ad una soglia di 4 appartamenti poiché al superamento di tale limite l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale con l’obbligo di attrazione nel reddito di impresa di tutti i canoni percepiti.

Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Viene prevista una nuova fattispecie di redditi diversi aggiungendo all’art. 67 c. la lettera b- bis che consite nelle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali sono stati effettuati interventi di SUPERBONUS  a prescindere dal fatto che la detrazione sia stata fruita direttamente nella dichiarazione dei redditi o che si sia optato per la sua cessione o per lo sconto in fattura e i cui lavori si siano conclusi da non più di 10 anni dall’atto di cessione. Restano escluse le plusvalenze da cessione di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale. La disposizione interessa le cessioni che si realizzeranno a partire dal 01 Gennaio 2024. Per gli interventi conclusi da 5 o meno anni, su immobili ceduti, nel calcolo della plusvalenza non si tiene conto delle spese relative agli interventi di superbonus.  Per gli interventi conclusi da più di 5 anni, ma da meno  di 10 anni, su immobili ceduti si tiene conto del 50% delle spese relative al superbonus. Alle plusvalenze di cui sopra si può applicare l’imposta sostitutiva del 26%.

Adeguamento esistenze iniziali
La manovra stabilisce che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori  l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.;
b) di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 Settembre 2023. Le imposte dovute – prosegue la legge – sono versate in due rate di pari importo la prima entro il 30 Giugno 2024 e la seconda entro il 30 Novembre 2024.

Verifica dichiarazione catastale
La legge di bilancio prevede che l’Agenzia delle entrate verifica, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica, specifica la legge, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente

Ritenuta sui bonifici parlanti

A decorrere dal 01 Marzo 2024 la ritenuta d’acconto applicata sui bonifici relativi ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta salirà dall’8% all’11%.

L’incremento all’11% della ritenuta operata dagli istituti di credito e Poste italiane all’atto di accredito dei pagamenti eseguiti dai contribuenti con bonifici “parlanti” determinerà una riduzione della liquidità delle imprese che eseguono i lavori “edilizi” per i quali spettano le detrazioni fiscali.

Modifiche all’IVIE a all’IVAFE

La finanziaria aumenta l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, che passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili.
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati da apposito Dm.

Modifiche al TUIR (Redditi diversi)

La manovra prevede cha, a decorrere dal 01 Gennaio 2024 la cessione di qualsiasi diritto reale di godimento di un bene immobile potrà costituire plusvalenza tassabile come reddito diverso a prescindere dal periodo temprale intercorso tra l’acquisto e la cessione.

Prima della nuova disposizione la cessione di detti diritti reali costituiva reddito diverso solo se tra la data di acquisto e la successiva cessione erano decorsi meno di 5 anno.

Compensazioni
Il provvedimento normativo, inoltre, dispone che i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore

Disposizioni per le dichiarazioni di inizio variazione e cessazione attività

È prevista l’estensione dei controlli sulle false partite IVA introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 anche nel caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia notificato dall’Ufficio al soggetto passivo, che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti oltre al provvedimento di cessazione della partita iva l’ufficio può irrogare una sanzione pari a 3.000 euro senza possibilità del beneficio del cumulo giuridico. La possibilità di chiedere la riapertura della partita iva è condizionata al rilascio di una fideiussione di durata triennale non inferiore a 50.000 euro ed è preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti mediante F24.

Misure in materia di rischi catastrofali

La manovra prevede l’obbligo per tutte le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia escluse le imprese agricole coperte da un fondo mutualistico e le imprese i cui beni immobili sono gravati da abusi, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese di stipulare, entro il 31 Dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati alle immobilizzazioni materiali da calamità naturali e catastrofi verificatisi sul territorio nazionale. Non si tratta di un vero e proprio obbligo non sono previste sanzioni se l’impresa non stipula la polizza se ne tiene conto nell’assegnazione di contributi sovvenzioni o agevolazioni a valere sul bilancio dello stato.

MISURE PER FAMIGLIE E STUDENTI

Facilitazioni all’accensione di mutui per la casa di abitazione

Per i mutui prima casa viene prorogata di un anno dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2024 la possibilità di accedere alla garanzia statale (Fondi di Garanzia) in misura maggiorata mediante una copertura dell’80% della quota capitale.

L’agevolazione spetta a giovani coppie, nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni

Viene prevista una copertura rafforzata nel caso in cui abbiano un ISEE non superiore a 40mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile comprensivo di oneri accessori.

STOP ad agevolazioni fiscali per acquisti di prime case da parte di under 36. Si chiudono le esenzioni da imposte di registro ipotecarie e catastali il credito di imposta IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per mutui.

Esclusione Titoli di Stato dal calcolo ISEE

Vengono esclusi dal calcolo ISEE fino al valore complessivo di 50.000 euro:

  • i titoli di stato (BOT CTZ BTP CCTI)
  • i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (Buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale)

Si potranno, in pratica, escludere dal calcolo ISEE i titoli di Stato per valore fino a 50.000 euro.

Borse di studio per l’Erasmus italiano

Si istituisce un Fondo per l’Erasmus italiano finalizzato a erogazione di borse di studio in favore degli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

In particolare:

  • l’importo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro.
  • Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale

MISURE PER LAVORATORI DIPENDENTI

Esclusione dal reddito di lavoro dipendenti di alcuni valori

Viene innalzato il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei fringe benefit. Il limite ordinario pari a € 258,23 è aumentato fino a:

  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico
  • 1.000 per tutti gli altri lavoratori.

Possono rientrare nei suddetti limiti di esclusione le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento non solo di utenze domestiche (acqua elettricità e gas), anche spese per il contratto di locazione della prima casa o interessi su mutuo prima casa.

Imposta sostitutiva per i premi di produttività e somme da partecipazione agli utili d’impresa ridotta per lavoratori dipendenti

Anche per il 2024 è prorogata la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicata ai premi di produttività e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa ai lavoratori privati.

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Anche per il 2024 è previsto il riconoscimento di somme a titolo di trattamento integrativo speciale,  che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi e per il lavoro notturno.

Il trattamento viene riconosciuto per il periodo che va dal 01.01.2024 al 30.06.2024 per lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente ne periodo di imposta 2023 non superiore a euro 40.000 che siano impiegati non solo nel comparto turistico, inclusi stabilimenti termali, ma anche negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

CRESCITA E INVESTIMENTO

 Zes unica del Mezzogiorno
La Legge di Bilancio prevede una nuova formulazione dell’articolo 16, comma 6 del Dl n. 124/2023, relativo al credito d’imposta a favore della Zes (Zona Economica Speciale) unica del Mezzogiorno, stabilendo un limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.

Bonus carta per case editrici
La legge dispone la proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Inoltre, viene sostituito il comma 389 della legge di bilancio 2020, prevedendo per l’anno scolastico 2024-2025 il contributo del 90% della spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’acquisto uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Contributi ricostruzione post-alluvioni maggio 2023
La legge dispone che i contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023 possono essere erogati, sulla base delle istanze, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20mila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili.
Gli importi superiori possono essere erogati, per l’intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.