La recente legge di stabilità per il 2023 prevede una nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione ormai ribattezzata “rottamazione quater”. Entro il prossimo 30 aprile è possibile presentare la domanda di definizione agevolata delle cartelle che consente di stralciare sanzioni, interessi, aggio e somme aggiuntive, purché vengano versate le imposte, i contributi, i diritti di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive. Tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, possono aderire alla nuova rottamazione
Debiti definibili
La Definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Debiti NON definibili
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:
• le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
• i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna;
• le “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione;
• le somme affidate dagli enti locali per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
• i carichi affidati dalle Casse o Enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Piano dei pagamenti in massimo 18 rate (5 anni)
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
oppure
• in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Domanda di adesione
La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica. Sono previste due modalità alternative:
• Presentazione On-line in area riservata
• Presentazione On-line in area pubblica
Entrambi i canali sono disponibili sul Sito Ufficiale dell’Agenzia della riscossione
On-line in area riservata
Compila il form e indica le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Accedi all’area riservata
On-line in area pubblica
Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento. Ricorda di specificare l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023). Vai al servizio
Gli adempimenti successivi
A chi presenterà la domanda di adesione, l’Agenzia della Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata;
– la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda;
– i moduli di pagamento precompilati;
– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
• eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda di adesione
A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia della Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, siano sospesi:
• i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
• fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.