Rendiamo disponibile il punto della situazione degli importi del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) nel mercato del ricambio definiti dai vari Consorzi.

I Consorzi Ecopneus, Ecotyre, CobatTyre non hanno fissato, ad oggi, nuovi importi del contributo PFU per l’anno 2023:

  • per i Consorzi Ecopneus ed Ecotyre vigono ancora gli importi fissati a partire dal 1/1/2021 (visita la pagina sui rispettivi siti).
  • per il Consorzio CobatTyre vigono ancora gli importi fissati a partire dal 1/1/2022 (consulta la pagina sul sito)

Il Consorzio GreenTyre, invece, ha definito gli importi del contributo PFU per il 2023 consultabili a questo link, alla Sezione “Cos’è il contributo ambientale”.

Forniamo, altresì, il link per consultare gli importi del contributo PFU 2023 dei restanti Consorzi:

Si segnala, infine, che il sito del Consorzio GREEN POWER non riporta informazioni sugli importi del contributo.

In merito al contributo ambientale PFU ricordiamo che:

  • l’importo è fissato in Euro/pneumatico (IVA esclusa) a seconda delle diverse tipologie e del peso degli pneumatici;
  • l’importo del contributo deve essere indicato sul documento fiscale (fattura/scontrino fiscale/ricevuta fiscale) di vendita degli pneumatici in riga separata, con la seguente dicitura “contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152“, in tutti i passaggi di commercializzazione degli pneumatici nel mercato del ricambio fino al consumatore finale (produttore/importatore pneumatico -> distributori -> gommista/autoriparatore -> utente finale);
  • l’applicazione in fattura va effettuata nel modo seguente:
  1. il contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto;
  2. nella prima immissione sul mercato, il produttore o l’importatore applicano il contributo vigente alla data dell’immissione dello pneumatico nel mercato nazionale del ricambio;
  3. in tutte le successive fasi di commercializzazione, il contributo rimane invariato con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello pneumatico. Questo implica che nella fase di gestione di vendita del pneumatico, al momento della vendita dello stesso, il venditore deve “recuperare” (per poi indicare in fattura) l’importo del contributo pagato all’atto dell’acquisto, tenendo presente che:
    • il contributo è generalmente rideterminato annualmente ma potrebbe variare anche in corso d’anno,
    • l’anno di acquisto dello pneumatico potrebbe essere diverso dall’anno di vendita.

Le imprese coinvolte devono quindi attivarsi per tenere in memoria l’anno di acquisto e il relativo contributo PFU.

Fonte: CNA Interpreta, Mara Zavatti; Riferimenti: siti web dei vari Consorzi PFU per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

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