La Direzione Centrale dell’INPS ha reso noto che, unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2022, sarà erogata la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).
Si ricorda oltre ad avere esteso il diritto ai soggetti con reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, è stata introdotta una fascia di garanzia per coloro che si trovano in situazioni reddituali di confine.
Requisiti reddituali per l’anno 2022 – Anno di riferimento e limiti reddituali
L’Istituto ha ricordato che la verifica del diritto alla somma aggiuntiva in argomento viene effettuata valutando i seguenti redditi:
– nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2022;
– nel caso di concessione successiva alla prima:
- i redditi per prestazioni conseguiti nel 2022;
- i redditi diversi conseguiti nell’anno 2021.
Ai fini del diritto al beneficio in esame, riconosciuto in relazione agli anni di contribuzione, viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente, il quale deve essere inferiore ai limiti; per dare un’indicazione di massima, per chi ha raggiunto il massimo dei contributi richiesti il limite reddituale da non superare è pari a 14.137,10 Euro.
Nel messaggio l’INPS ha precisato che, per i redditi diversi da quelli di prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2022 o 2021, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2018.
Comunicazioni ai pensionati
Nel messaggio viene fatto presente che ai beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione raccomandata con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.
Corresponsione d’ufficio e a domanda
L’INPS ha fatto presente che coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto (64 anni) dal 1° agosto (per la Gestione Privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica) al 31 dicembre 2022 ed ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2022, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2022.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione. Come di consueto, le Strutture territoriali provvederanno ad esaminare le domande e, qualora spettante, ad attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.