Con la Circolare n. 45/2023, INPS informa che la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 359, Legge n. 197/2022) ha innalzato dal 30% all’80% della retribuzione l’indennità di congedo parentale, per una sola mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Il beneficio spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, restano pertanto esclusi i  lavoratori autonomi ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Per questo motivo, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro non lo è, soltanto il genitore lavoratore dipendente potrà fruire del mese di congedo indennizzato all’80%.
L’istituto specifica che non si aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l’indennità soltanto ad uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.
Per maggiore chiarezza è opportuno specificare che il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere ripartito tra gli stessi oppure fruito da uno solo.
Tuttavia, il mese può essere fruito in modalità ripartita anche contemporaneamente dai genitori, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Per entrare più del dettaglio delle indicazioni operative è opportuno soffermarsi sui seguenti punti:
  • il genitore deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022;
  • il congedo indennizzato all’80% deve ricadere nei primi tre mesi di congedo parentale;
  • il congedo deve essere fruito entro i sei anni del figlio, oppure entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso le consuete modalità.