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    Assegno unico universale, si parte.

    28 Dicembre 2021

    Al via da gennaio l’assegno unico universale in vigore nel 2022, con alcune novità rispetto a quanto già previsto dal Family Act.

    In arrivo per le famiglie con figli una mano che si annuncia sostanziosa: l’Importo mensile può arrivare sino ai 175 euro mensili a figlio fino a 18 anni, per passare da 85 euro da 18 a 21 anni. L’erogazione è prevista anche per gli stranieri.

    E’ importante sapere che per fruire dell’assegno pieno occorre presentare l’ISEE, anche se in  mancanza di questo indicatore economico si accede comunque a un assegno base di 50 euro.  Inoltre gli autonomi che sino ad ora hanno usufruito del cosiddetto assegno ponte potranno, attesa di veder accettata da domanda di questo nuovo strumento di sostegno alla genitorialità, continuare a usufruire del vecchio assegno, Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

     

    Cos’è assegno Unico Universale

    L’assegno unico universale è un beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico entro determinati limiti di età, sulla base della situazione economica del nucleo determinata dell’ISEE in corso di validità.

    L’assegno unico per i figli è riconosciuto per ogni minorenne a carico e per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza, senza limiti di età per i figli disabili.

    In base al decreto legislativo che lo istituisce (in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), l’importo minimo spettante è di 50 euro al mese, che spettano ai nuclei familiari con un figlio, anche senza presentare l’ISEE. Tuttavia  è sempre necessario fare domanda di assegno unico.

     

    Beneficiari

    L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

    1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
    2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
    • c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

    Requisiti

    Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

    • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare,
    • titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente,
    • cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere residente e domiciliato in Italia;
    • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

    Misura dell’assegno

    Per ciascun figlio:

    • 175 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro,
    • da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
    • 50 euro con ISEE oltre 40mila euro.

    Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21mo anno di età:

    • assegno di 85 euro con ISEE fino a 15mila euro,
    • assegno da 85 a 25 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
    • assegno di 25 euro con ISEE oltre 40mila euro.

    Maggiorazioni

    A partire dal terzo figlio:

    • maggiorazione di 85 euro con ISEE fino a 15mila euro,
    • maggiorazione da 85 a 15 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro,
    • maggiorazione di 15 euro con ISEE oltre 40mila euro.

    Dall’anno 2022, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili.

    Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, in base alla disabilità e all’ISEE:

    • 105 euro al mese per non autosufficienza,
    • 95 euro al mese per disabilità grave,
    • 85 euro al mese per disabilità media.

    Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità è prevista una maggiorazione:

    • 50 euro al mese da 18 a 21 anni;
    • 85 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro, oltre i 21 anni;
    • da 85 a 25 euro oltre i 21 anni, con ISEE tra 15mila e 40mila euro, oltre i 21 anni;
    • 25 euro con ISEE oltre i 40mila euro, oltre i 21 anni.

    l’assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione dell’importo dell’assegno pari a 20 euro mensili per figlio.

    Esempi di importi

    Per chi conosce il proprio Isee ecco alcuni esempi di quanto potrebbe spettare:

    • ISEE fino a 15mila euro e due figli minorenni, 350 euro (175 per ciascun dei due figli).
    • ISEE fino a 15mila euro e tre figli minorenni, 610 euro (175 per figlio più 85 euro per il terzo).
    • ISEE fino a 15mila euro e quattro figli minorenni: 970 euro.
    • ISEE di 25mila euro e un figlio minore: 125 euro.
    • ISEE di 25mila euro e tre figli minorenni: 432 euro (125 euro per figlio più 57 di maggiorazione per il terzo).
    • ISEE di 40mila euro e un figlio: assegno minimo (pari a 50 euro al mese).
    • ISEE di 40mila euro e quattro figli minorenni: 330 euro (50 per figlio, più 30 euro per i due successivi al secondo e 100 euro per famiglia numerosa oltre 4 figli).

    Periodo transitorio per il passaggio da detrazioni ad assegno unico

    Il decreto prevede, per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, fino al 2024, una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno, in presenza delle ulteriori seguenti condizioni che devono sussistere congiuntamente:

    • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
    • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare  in presenza di figli minorida parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente

    La maggiorazione mensile spetta:

    1. Per intero nell’anno 2022 a decorrere dal 1° marzo 2022
    2. Per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023
    3. Per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e i primi due mesi dell’anno 2025

    Titolari di RdC

    I beneficiari del Reddito di Cittadinanza ottengono d’ufficio l’assegno unico, calcolato ed erogato dall’INPS, congiuntamente e con le stesse modalità, sottraendo dall’importo del RdC quanto spetta per l’assegno unico in relazione ai figli minori in base alla scala di equivalenza del Reddito.

    Saranno previste integrazioni alla domanda di RdC.

    Gli altri sostegni familiari eliminati

    L’assegno unico è uno strumento universale di sostegno alla genitorualità per cui sono state tolte le altre misure a sostegno una tantum

    • Premio nascita 800 euro (il premio sarà erogato per tutti i bimbi nati nell’anno 2021)
    • fondo di sostegno alla natalità
    • assegni al nucleo familiare limitatamente ai nuclei con figli e orfanili (sarà ancora corrisposto per i mesi di gennaio e febbraio 2022)
    • assegno temporaneo (sarà ancora corrisposto per i mesi di gennaio e febbraio 2022)
    • assegno di natalità – bonus bebè (sarà corrisposto fino al compimento dell’anno di età per i bimbi nati nell’anno 2021)
    • detrazione per figli a carico

    Quando presentare la domanda

    La domanda per il riconoscimento dell’assegno si può presentare a decorrere dal mese di gennaio 2022, deve essere rinnovata ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di Patronato. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.

    Il sussidio viene accreditato al genitore che la presenta oppure, su richiesta (anche successiva), viene ripartito tra i genitori in pari misura. In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, l’assegna spetta al genitore affidatario.  Le istruzioni dell’INPS dovrebbero essere pubblicate entro un mese.

    Il decreto prevede già che, le domande presentate fino a giugno 2022, daranno diritto anche agli importi arretrati. Le domande andranno rinnovate ogni anno, sulla base dell’ISEE aggiornato.

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