L’INPS, con il Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, fornisce le prime indicazioni operative relative all’assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal D.L. n. 79/2021.

 

Requisiti previsti

L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età (a carico si intende con reddito non superiore ai 4000 €);
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. Non si terrà conto di domande per le quali la DSU non è stata presenta, e nel caso in cui venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale INPS competente per territorio. L’eventuale sanatoria nei termini di validità dell’ISEE comporterà, il riconoscimento dell’Assegno temporaneo retroattivamente alla data della domanda.

 

Misura dell’Assegno temporaneo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

 

Presentazione della domanda

L’Istituto conferma che dal 1° luglio 2021 sarà disponibile la procedura telematica per la presentazione della richiesta dell’assegno temporaneo. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente on line attraverso i consueti canali entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre saranno corrisposte le mensilità arretrate da luglio, mentre per le domande presentate dopo tale data l’assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda stessa.

 

Compatibilità dell’Assegno Temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. assegno di natalità,
  3. premio alla nascita,
  4. fondo di sostegno alla natalità,
  5. detrazioni fiscali,
  6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’Assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

 

Pagamento dell’Assegno Temporaneo

Per quanto concerne l’erogazione dell’Assegno temporaneo, è corrisposto mediante:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici;
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

 

E’ possibile presentare la domanda on line sul sito INPS oppure contattare il patronato Epasa-Itaco, per ottenere la necessaria assistenza, al numero 0521.227211 o scrivere una mail a parma@epasa-itaco.it.