Novità per i Superbonus dal “Decreto Semplificazioni 2021” (Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso.

Una semplificazione importante (art. 33) riguarda la previsione che gli interventi agevolabili al 110%, con esclusione di quelli che richiedono demolizione e ricostruzione – potranno essere avviati con la sola presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Non è più necessario presentare  il cosiddetto “stato legittimo”, ovvero la documentazione che attesta la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Questo dovrebbe contribuire a snellire i tempi di avvio degli interventi, elemento di particolare criticità soprattutto per gli interventi condominiali; non a caso le statistiche disponibili evidenziano una forte preponderanza degli interventi su edifici unifamiliari o sulle case a schiera rispetto ai lavori su condomini.

Attenzione però: questo non significa una sanatoria per eventuali irregolarità edilizie, (“Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”) che quindi potranno essere sanzionate laddove dovessero emergere, e non comporterà la decadenza dall’agevolazione che il Decreto Legge n. 77 circoscrive a quattro precise fattispecie: mancata presentazione della CILA,  interventi in difformità della CILA medesima, assenza dell’attestazione dei dati obbligatori (riferimenti al titolo abilitativo o al provvedimento legittimante, edificio ante 1967), non corrispondenza al vero delle attestazioni e delle asseverazioni richieste dalla normativa per l’accesso al Superbonus.

Una semplificazione questa di indubbio rilievo, anche se per verificarne esattamente la portata, converrà attendere un esame approfondito con riferimento alle diverse leggi regionali e alle normative di settore.

Gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche potranno essere trainati anche dagli interventi di riduzione del rischio sismico.

Il Decreto Legge n. 77 apre anche alla possibilità di ammettere al Superbonus una serie di edifici adibiti ad attività socio assistenziali, come Case di Cura, Ospedali, Ospizi ecc. detenuti da organizzazioni non lucrative. Restano invece esclusi interventi su alberghi e pensioni.

Ricordiamo infine che si tratta di un Decreto Legge e che le misure sopra tratteggiate potranno subire modifiche, anche significative, in sede di iter parlamentare di conversione.