Che cos’è?

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio e poi più volte modificata, da ultimo dalla Legge di Bilancio 2022 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate  anche se posseduti da un unico proprietario la  detrazione al 110%, si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Avremo poi un calo graduale della detrazione: il 70% per le spese sostenute nel 2024 e il  65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, le cosiddette villette, da persone fisiche, la detrazione del 110% si applica anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la possibilità di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso occorre l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate  per esercitare l’opzione.

A chi interessa?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • Condomìni
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • Interventi di isolamento termico sugli involucri
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • Interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • Interventi di efficientamento energetico
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la Guida in PDF.

Quali sono i vantaggi?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in 4 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2022, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore di:

  • Fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF e tra questo ovviamente anche il CAF CNA Parma (per informazioni contattare il numero: 0521/227211).
  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Fino al 12 novembre 2021 il visto di conformità non era necessario se la detrazione era fruita in dichiarazione e non fatta circolare. Da tale data invece il visto di conformità è necessario anche in tale ipotesi, con un’unica eccezione: il visto non occorre se il contribuente presenta il 730 o il modello Redditi precompilato oppure predispone il 730 tramite il sostituto d’imposta.

 

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