Le ultime circolari recentemente pubblicate dall’INPS prevedono importanti misure finalizzate a sostenere i cittadini e i nuclei famigliari in difficoltà. Sono state predisposte nuove forme di indennizzi, integrazioni per ammortizzatori sociali e nuove prestazioni di integrazioni del reddito.  Di seguito elenchiamo una sintesi delle nuove disposizioni:

Reddito di Emergenza: nuove domande entro il 15 ottobre

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il Reddito di Emergenza quale misura di sostegno al reddito in favore dei nuclei familiari in difficoltà in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura economica è stata erogata in due quote di importo variabile, ciascuna compresa tra un minimo di 400 Euro ed un massimo di 840 Euro, in ragione della composizione del nucleo familiare richiedente, per due mensilità consecutive a decorrere dalla presentazione della domanda (termine di presentazione: 31 luglio 2020), a beneficio delle famiglie in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dall’art.82.

Quali sono i requisiti per richiederlo?
Il Reddito di Emergenza è stato di recente prorogato con l’approvazione del Decreto-Legge n. 104/2020, con il quale, ferme restando le (due) erogazioni già concesse, è stato riconosciuto per una ulteriore singola quota, sempre compresa tra un minimo di 400 Euro ed un massimo di 840 Euro, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso spettante al nucleo familiare;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 Euro, accresciuta di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 (il massimale è aumentato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad 15.000 Euro.

Quali sono i soggetti esclusi?
Rinviando a quanto disposto dall’art. 82 Decreto-Legge n. 34/2020, l’art. 23 Decreto Legge n. 104/2020 ribadisce come:

  • il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità:
    – di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, (600 Euro marzo);
    – in attuazione dell’articolo 44 del D.L. n. 18/2020 (600 Euro di cui al Fondo per il reddito di ultima istanza per liberi professionisti ed altre categorie di lavoratori);
    – di cui agli artt. 84 e 85 D.L. Rilancio n.34/2020 (500/600/1.000 Euro per aprile/maggio, inclusi i lavoratori domestici);
    – di cui all’art. 10 dello stesso Decreto Agosto (600 Euro per i mesi di giugno e luglio per i lavoratori marittimi);
  • il Reddito di Emergenza non è compatibile, con la presenza nel nucleo familiare di componenti che risultino al momento della domanda:
    – titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    – titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia del beneficio stesso;
    – percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe al reddito di cittadinanza previste dalle province autonome di Trento e Bolzano;
  • non hanno diritto al Reddito di Emergenza, i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica (tali soggetti, ove presenti nel nucleo familiare beneficiario, non vengono considerati ai fini del parametro di equivalenza per il computo del Reddito di Emergenza spettante).

Le domande dovranno essere inviate all’INPS entro e non oltre il 15 ottobre 2020, tramite modello e secondo le modalità previsti dall’Istituto. 
Per maggiori informazioni e per l’invio della domanda CLICCA QUI.

NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
•    delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020;
•    delle indennità COVID_19 di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020;
•    delle indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del D.L. n. 34/2020.

Saranno esclusi dalla proroga anche i percettori di NASpI che hanno goduto in forma anticipata della prestazione. L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione NASpI o DIS-COLL.

Per la proroga, non è necessario presentare alcuna domanda: l’INPS provvederà d’ufficio ad erogare il trattamento.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione e ha una durata di massima di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza è prevista la trasformazione della prestazione in Pensione di Cittadinanza qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del Reddito di Cittadinanza. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità dai 18 anni

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio e con effetto dal 20 luglio 2020 in applicazione di tale pronuncia, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione di inabilità, è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 Euro per tredici mensilità.

Requisiti:

  • Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
  • Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
    – il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 Euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    – il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 Euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 Euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge; con esclusione dei seguenti redditi: casa di abitazione, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, importo aggiuntivo di 154,94 Euro, trattamenti di famiglia, indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Pensione di inabilità

Ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 Euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.

Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.

Decorrenza
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.
Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

IMPORTANTE
Per i soli titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto, mentre per i titolati di prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, l’istituto dovrebbe provvedere d’ufficio.

 

Per maggiori informazioni o per la presentazione delle domande, è possibile contattare il Patronato Epasa-Itaco ai seguenti contatti:
Tel. 0521227211 | E-mail indennizzo@cnaparma.it.