CNA Parma come sempre è a disposizione dei propri Associati, imprenditori e cittadini, per fornire informazioni ed essere di supporto relativamente alla richiesta di indennità di 600 Euro in favore dei lavoratori autonomi ed altre particolari categorie.

 L’Istituto di Previdenza Sociale si è riservato fino al 31 marzo 2020 il tempo necessario per pubblicare indicazioni e la correlata modulistica: in attesa di quella data, i nostri uffici stanno predisponendo per tutte le categorie a cui è destinato l’indennizzo quanto necessario per la raccolta dei dati per l’inoltro delle domande.

L’istituto ha inoltre già reso noto che coloro i quali volessero presentare la domanda autonomamente, potranno farlo direttamente dal sito INPS avendo a disposizione del Pin personale dispositivo oppure in alternativa, il Pin semplificato.

In prima analisi, dalla formulazione della norma, si ritiene di poter fornire le seguenti precisazioni:

1.       Il testo normativo parla di lavoratori autonomi: quindi si ritiene possano aver diritto ai 600 € non solo i titolari d’impresa, ma anche i collaboratori, purché iscritti alla gestione speciale AGO artigiani, commercianti, CD/CM e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata.

2.      La richiesta dell’indennizzo non è in alcun modo subordinata alla chiusura dell’attività, né per gli autonomi né per gli iscritti alla gestione separata, non prevedendo neppure debbano dimostrare di aver subito danni economici all’attività.

3.     I soci di società artigiane e commercianti – nel rispetto dei requisiti segnalati in precedenza – si ritiene abbiano diritto all’indennità al pari dei titolari di ditte individuali. Come già precisato, l’art. 28 fa riferimento ai lavoratori autonomi e non agli imprenditori, e non menziona neanche il requisito della titolarità della partita IVA. L’unico requisito, quindi, è quello di essere iscritti alla relativa Gestione speciale INPS.

4.     Al momento il decreto non fa alcuna menzione sulla regolarità contributiva quale presupposto per ottenere l’indennità la cui carenza, pertanto, si ritiene non costituisca causa ostativa.

5.     Non è riconosciuto il beneficio ai percettori di reddito di cittadinanza ed ai titolari di un trattamento pensionistico diretto

In attesa di ricevere dall’INPS le necessarie comunicazioni, restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione.

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