Con l’entrata in vigore della Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento 1357/2014/UE, ci sono state notevoli ripercussioni non solo sui criteri di classificazione dei rifiuti ma anche sulle modalità di gestione degli stessi.

 

DAL 1 GIUGNO 2015

  • Cambia l’identificazione delle classi di pericolo: da “H” ad “HP”
  • Nuovo elenco dei codici CER – aggiunti alcuni codici
  • Cambiano i valori soglia per determinare le classi di pericolo

Le novità di cui sopra sono state motivate dalla necessità di allineamento della vigente normativa ambientale alle disposizioni del Regolamento (Ce) 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose.

La Decisione 2014/955/UE contiene il nuovo elenco dei codici CER e fornisce una descrizione chiara della procedura di attribuzione dei codici CER ed in particolare della classificazione pericoloso o non pericoloso del rifiuto.
Il Regolamento 1357/2014/UE modifica le denominazioni delle caratteristiche di pericolo da “H” ad “HP” e definisce nuovi criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità.
Alla luce di quanto sopra riportato, si precisa che:

  • L’elenco dei CER subisce modifiche limitate che riguardano principalmente l’introduzione di tre nuovi codici:
    • 01.03.10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quello di cui alla voce 01.03.07
    • 16.03.07* mercurio metallico
    • 19.03.08* mercurio parzialmente stabilizzato
  • Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto ossia non è previsto un codice speculare “diverso da ..”), esso è da considerarsi non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  • Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto ossia non è previsto un codice speculare “diverso da ..”),esso è pericoloso senza ulteriore specificazione e, per procedere alla sua gestione, devono essere determinate le proprietà di pericolo.
  • Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (ossia è previsto un codice “diverso da ..”), per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso, devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede tramite specifica caratterizzazione. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo sono:
    • individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa, il campionamento e l’analisi del rifiuto dove applicabile
    • determinare i pericoli connessi ai composti presenti
    • stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante la comparazione delle concentrazioni rilevate con il valore soglia dove previsto per le frasi di rischio specifiche dei componenti.

Ricordiamo infine che la responsabilità della corretta caratterizzazione/classificazione del rifiuto è a carico del produttore/detentore e che suo onere è verificare le modalità adottate per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti sulla base dei criteri definiti dalla nuova normativa.