La riforma del mercato del lavoro (”Riforma Fornero”) ha previsto a decorrere dal 2013 l’introduzione dei seguenti nuovi congedi in favore del padre lavoratore dipendente:
a) congedo obbligatorio di un giorno
b) congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi.
Entrambi i congedi sono fruibili entro il quinto mese di età del bambino o di ingresso in famiglia incaso di adozione/affidamento, in relazione alle nascite/adozioni avvenute dal 1 gennaio 2013.
Il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendedi fruirne, con un preavviso minimo di quindi giorni. Ove possibile, la fruizione dovrebbe avvenire in relazione all’evento nascita, sulla base della datapresunta del parto.
Per fruire del congedo facoltativo di cui alla lettera b), il lavoratore deve presentare unadichiarazione della madre del bambino che attesta la non fruizione del congedo di maternità per il periodo corrispondente a quello di fruizione del congedo del padre. I periodi di congedo fruiti dai lavoratori sono indennizzati al 100% dall’INPS e vanno comunicati invia telematica all’Istituto dal datore di lavoro.
I nostri uffici sono a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione.