Cos’è la TARI? La legge finanziaria 2014 (Legge
n.147/2013) ha
definito che dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti urbani, denominata TARI,
venga ricompresa all’interno di un’unica imposta comunale, denominata IUC. Sono
state successivamente introdotte diverse modifiche attraverso il decreto legge
cosiddetto “Salva Roma” (Decreto
Legge n.16/2014) e ulteriori modifiche, in seguito, quando
quest’ultimo è stato convertito in legge (Legge n.68/2
maggio 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 05/05/2014). La IUC comprende anche l’imposta
sugli immobili, cosiddetta IMU, e un ulteriore tributo finalizzato alla
copertura dei costi indivisibili del Comune, tra cui ad esempio l’illuminazione
pubblica, denominato TASI. Questi ultimi costi fino ad ora erano impropriamente
coperti con la tassa per la gestione dei rifiuti ma da quest’anno, l’istituzione
della TASI, elimina questa contraddizione.

 

Chi deve pagare la TARI? Chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido ad adempiere ad un’unica
obbligazione tributaria.

Il soggetto interessato deve presentare la
dichiarazione relativa alla IUC, che comprende anche la TARI, entro il 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione
dei locali o aree soggetti.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata
ad anno solare.

 

Su che base si paga? In via provvisoria, la
base imponibile da assoggettare a tassazione è costituita dalla superficie
calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Si considerano le superfici dichiarate
o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tariffa di igiene ambientale
(TIA 1 o TIA 2) o tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

A regime
la superficie assoggettabile al tributo sarà determinata in misura pari all’80%
di quella catastale. Le superfici catastali si utilizzeranno a partire dal 1°
gennaio successivo all’emanazione di un apposito provvedimento da parte del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Come si calcola la tariffa? Il calcolo della
tariffa, a carico del Comune, prevede di utilizzare i criteri previsti dal DPR
n.158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. In alternativa, rispettando il principio “chi inquina paga”, il Comune può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte (coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa) ed al
costo del servizio sui rifiuti.

 

Ci sono esclusioni? Nella determinazione della
superficie assoggettabile alla TARI non si deve tenere conto di quella parte di
superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali,
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi
produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente. Con uno specifico regolamento, il Comune dovrà
individuare le superfici in cui avviene la produzione di rifiuti speciali non
assimilabili, e pertanto escluse dalla TARI. In queste aree devono essere
compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
esclusivamente collegati all’esercizio di queste attività. I regolamenti
comunali dovranno inoltre prevedere percentuali di riduzione per le attività
produttive per le quali sia obiettivamente difficile individuare le suddette
superfici.

La Legge n.68/2014 ha eliminato la non
applicabilità della TARI in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che
il produttore dimostri di aver avviato al recupero: con il suddetto regolamento
riguardante l’individuazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali
non assimilabili, il Comune dovrà anche prevedere riduzioni della quota
variabile, proporzionali alle quantità di rifiuti assimilabili che il
produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti
terzi. Non sono invece citate le altre modalità di trattamento di rifiuti,
quali preparazione per il riutilizzo, recupero o smaltimento.

Questa Legge ha evidenziato anche che il
conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati senza
l’apposita convenzione è sanzionato in modo analogo all’abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti (art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/2006).

 

Ci sono delle Riduzioni? Sono previste
riduzioni in vari casi in cui la TARI è dovuta:

– nella misura massima del 20% della tariffa,
in caso di mancato svolgimento del servizio;

– in misura non superiore al 40% della tariffa,
nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.

Sono previste riduzioni per la raccolta
differenziata per le utenze domestiche e per altre condizioni particolari
(abitazioni con unico occupante, uso stagionale, discontinuo o limitato, ecc.).
I Comuni possono inoltre definire ulteriori esclusioni o riduzioni.

 

Quale modalità di pagamento? Il versamento
della TARI dovrà avvenire tramite modello F24 oppure attraverso altre modalità
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso interbancari o postali.

Le scadenze di pagamento sono individuate dal
Comune, che può stabilire, di norma almeno due rate a scadenza semestrale anche diverse da quelle previste
per il pagamento della TASI, consentendo comunque il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.