Alcune brevi considerazioni relative al versamento dell’acconto IVA, che per il 2015 scade il 28 dicembre, devono essere fatte per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Infatti, per le operazioni nei confronti della P.A. – fatte salve specifiche ipotesi di esclusione – a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’IVA si applica con la modalità dello “split payment” (scissione contabile).

Si ricorda che, per le operazioni assoggettate alla disciplina dello “split payment”, in deroga alle ordinarie regole IVA, non è prevista la rivalsa dell’imposta, quest’ultima è trattenuta dalla Pubblica Amministrazione, la quale provvede a versarla direttamente all’Erario.  

Non sussistendo il meccanismo della rivalsa, il fornitore della P.A. che applica l’IVA con il sistema dello “split payment” registra le fatture emesse senza computare l’imposta nelle liquidazioni periodiche.

 

Le medesime considerazioni possono estendersi ai contribuenti le cui operazioni abituali, a decorrere dal  1° gennaio 2015, sono rientrate nell’ambito di applicazione della disciplina del reverse charge, anche in questo caso, non prevedendo il meccanismo del reverse charge la rivalsa dell’imposta, le operazioni attive risultano neutre nelle liquidazioni periodiche del fornitore.

 

Sia il meccanismo del  “reverse charge”  che quello dello “split payment”, in pratica, potrebbero influenzare  la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno  portando il risultato ad un debito inferiore rispetto allo scorso anno  se non a addirittura ad credito iva rispetto al precedente periodo d’imposta,  rendendo poco conveniente il calcolo c.d. “storico”  dell’acconto IVA per l’anno 2015 che, come noto,  viene calcolato sulla base del risultato dell’ultima liquidazione dell’anno precedente.

 

L’acconto IVA può essere, infatti,  determinato con il cosiddetto metodo  “previsionale” calcolato  sulla base della liquidazione prevista per il mese di dicembre dell’anno in corso (per i contribuenti con liquidazione su base mensile) ovvero per l’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa all’anno in corso (per i contribuenti che hanno optato per le liquidazioni su base trimestrale).

 

Il descritto metodo di determinazione dell’acconto può quindi  risultare più  favorevole ed essere  adottato in luogo del metodo “storico”,  per le casistiche sopra citate oltre che, naturalmente,  in tutti quei casi dove vi è uno scostamento di risultato nelle liquidazioni periodiche Iva prese a riferimento.