Con un decreto sono stati modificati i criteri che le
autorità competenti devono applicare per definire gli importi delle garanzie
finanziarie da presentare in seguito al rilascio di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
In particolare, sono stati introdotti diversi chiarimenti e
specificazioni ed è stato modificato l’esempio finale di calcolo degli importi.
Le principali modifiche sono:
- per il calcolo degli importi sulla base della
tipologia e dei quantitativi di sostanze pericolose presenti, è stato
specificato che per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi
fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità
produttiva, considerando eventuali limiti tecnologici o legali. Mentre per
impianti in funzione da almeno 5 anni o con lavorazioni stagionali, o comunque
discontinue, i quantitativi massimi possono essere valutati sulla base di dati
medi storici; - per il calcolo basato sulle superfici occupate,
occorre considerare le eventuali diverse attività effettuate nello stesso
stabilimento. Inoltre andrebbero escluse le aree, comunque all’interno dello
stabilimento, in cui non vengono svolte attività rientranti in AIA (es: mense).
Inoltre, per attività omogenee occorrerebbe valutare la riduzione della
probabilità di contaminazioni all’aumentare delle superfici occupate.
Queste disposizioni sono in vigore dal 4 luglio 2017.
Fonte: CNA Interpreta, Moris Bulgarelli; Decreto
Ministeriale 28 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del
3/7/2017