Con un decreto sono stati modificati i criteri che le
autorità competenti devono applicare per definire gli importi delle garanzie
finanziarie da presentare in seguito al rilascio di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

 

In particolare, sono stati introdotti diversi chiarimenti e
specificazioni ed è stato modificato l’esempio finale di calcolo degli importi.

 

Le principali modifiche sono:

  • per il calcolo degli importi sulla base della
    tipologia e dei quantitativi di sostanze pericolose presenti, è stato
    specificato che per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi
    fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità
    produttiva, considerando eventuali limiti tecnologici o legali. Mentre per
    impianti in funzione da almeno 5 anni o con lavorazioni stagionali, o comunque
    discontinue, i quantitativi massimi possono essere valutati sulla base di dati
    medi storici;
  • per il calcolo basato sulle superfici occupate,
    occorre considerare le eventuali diverse attività effettuate nello stesso
    stabilimento. Inoltre andrebbero escluse le aree, comunque all’interno dello
    stabilimento, in cui non vengono svolte attività rientranti in AIA (es: mense).
    Inoltre, per attività omogenee occorrerebbe valutare la riduzione della
    probabilità di contaminazioni all’aumentare delle superfici occupate.

Queste disposizioni sono in vigore dal 4 luglio 2017.

 

Fonte: CNA Interpreta, Moris Bulgarelli; Decreto
Ministeriale 28 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del
3/7/2017