Art.4 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

 

La lettera a) inserisce nell’art. 15 TUIR la detraibilità delle spese sostenute perl’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta nella misura del 19%per un importo delle spese non superiore a 250 euro annui.

 

La lettera b) prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo pe rl’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

 

Art.6 Proroga del blocco aumenti aliquote 2018:

 

Anche per il 2018 viene previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. I Comuni che nel 2017 avevano confermatola maggiorazione TASI del 2016, possono mantenerla anche per l’anno 2018 conespressa deliberazione del consiglio comunale.

 

Art.8 Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0:

 

A favore del mondo delle imprese, viene introdotto un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione,per acquisire o consolidare le conoscenze nel campo delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

I soggetti destinatari del credito d’imposta sono tutte le imprese (sono quindi esclusi iprofessionisti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

 

Condizioni di ammissione al credito d’imposta sono che:

  • la formazione sia stata negoziata con il sindacato dei lavoratori e sia erogata inadempimento di un obbligo di contratto collettivo aziendale o territoriale;
  • le spese siano effettuate nel periodo diimposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2017.

Il credito è quindi riconosciuto per il solo anno 2018 e fino ad un importo massimo di euro 300.000 per ciascuna impresa beneficiaria. Per l’ammissibilità del credito d’imposta, è richiesta la certificazione dei costi sostenuti,da parte dei soggetti incaricati della revisione legale, o da parte di professionisti abilitati iscritti nel Registro dei revisori legali. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.

Il credito d’imposta sarà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi interessati dall’utilizzo del credito, sino all’esaurimento della sua compensazione.

A un DM interministeriale è demandata la definizione delle disposizioni applicative.

 

Art.16 Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile:

 

Introdotto, in maniera strutturale, l’esonero contributivo triennale a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dal 1/1/2018 coloro che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altri datori di lavoro.

I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato non impediscono la fruizione dell’esonero.

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura pari al 50% (esclusi i premi e i contributi INAIL), è applicata su base mensile.

La misura massima della riduzione contributiva è pari a € 3.000 su base annua (€ 3.000/12 mensilità).

 

Sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato effettuate:

 

  • dal 1/1/2018 con soggetti con meno di 35 anni di età;
  • dal 1/1/2019 con soggetti con meno di 30 anni di età.

 

Sono, inoltre, incentivate le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate: 

 

  • dal 1/1/2018 al termine del periodo di apprendistato, purché il lavoratore abbia compiuto 30 anni di età al momento della conferma in servizio. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal 1° mese successivo alla scadenza dei benefici contributivi previsti per il mantenimentoin servizio dell’apprendista (art. 47, c. 7,D.lgs. n. 81/2015);
  • dalla data di entrata in vigore della legge, di rapporti di lavoro a termine, purché sia soddisfatto, al momento della trasformazione, il requisito anagrafico (30 anni dal 1/1/2019 o 35 anni fino al 31/12/2018.

 

L’esonero contributivo è elevato in misura del 100% in favore dei datori di lavoro che assumono entro 6 mesi dall’acquisizione di un titolo di studio lavoratori che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di 1° e di 3° livello.

Dal 1/1/2018 sono abrogate le disposizioni che disciplinano l’esonero contributivoalternanza scuola-lavoro (artt. 308, 309 e 310, L. n. 232/2016).

 

Sono escluse dal beneficio le assunzioni dei dirigenti e dei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

 

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri sgravi contributivi concessi nello stesso periodo di applicazione dello stesso.

Fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.lgs. n.150/2015) l’esonero triennale non spetta per i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.

 

Art.18 Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”

 

Vengono incrementate le soglie reddituali utili per la determinazione del “Bonus Renzi”.Sono introdotti i valori di 24.600 euro e 26.600 euro, in luogo di 24.000 euro e 26.000 euro. Resta fermo l’ammontare del bonus (euro 960 annuo).

 

Art.19 Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano:


Per gli anni 2018 e 2019, le imprese conorganico superiore a 100 unità lavorative indifficoltà possono accedere ad un ulteriore proroga della Cigs per un massimo di 12 mesi in deroga ai limiti massimi di durata del trattamento di Cigs.

 

La deroga è ammessa qualora:

 

  • le imprese presentino una rilevanza economica strategica a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriali;
  • i programmi di riorganizzazione aziendale siano caratterizzati da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi;
  • i programmi di riorganizzazione aziendale presentino piani di recupero per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

 

Art.20 Misure al sostegno della ricollocazione dei lavoratori di impresi in crisi:

 

L’assegno individuale di ricollocazione è esteso ai titolari di Cigs per crisi o riorganizzazione aziendale, previa sottoscrizione di un accordo sindacale raggiunto nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, contente un piano di ricollocazione.

 

Art.74 Agevolazioni perle assunzioni atempoindeterminatonel Mezzogiorno

 

Per l’anno 2018, le Regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna possono introdurre specifiche misure complementari aventi la finalità di estendere l’esonero contributivo triennale fino al 100% (di cui all’art. 16 del DDL incommento). 

 

Il fine è quello di favorire le assunzioni a tempo indeterminato con determinati soggetti:

 

  • lavoratori che non abbiano compiuto i 35anni di età;
  • lavoratori di età superiore a 35 anni, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

 

Tali misure possono modificare sia la percentuale di sgravio (100%) che l’entità economica (limite massimo annuo) dello sgravio triennale.

 

Norme non acnora in vigore.

 

Tag: