Nella giornata di martedì 19 marzo 2024, CNA insieme alle Associazioni datoriali dell’autotrasporto e alle organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti, ha definito attraverso un verbale di accordo gli importi da erogare per la copertura economica prevista per il mancato rinnovo del CCNL.
Nella normativa contrattuale in parola è prevista una clausola volta a scandire i tempi del negoziato. Tale procedura stabilisce che in caso di mancato rinnovo prima della scadenza del CCNL, debbano essere riconosciuti degli emolumenti a favore dei lavoratori da quantificare in termini percentuali prendendo a riferimento l’inflazione dell’anno precedente
Negli scorsi anni tali importi non erano stati riconosciuti in ragione dello scarso valore in termini quantitativi degli indicatori ISTAT. Viceversa alla luce dei picchi inflattivi dell’ultimo biennio è stato necessario procedere ad una quantificazione condivisa con le OO.SS. dell’indennità dovuta.
Gli importi previsti col verbale di accordo sono pari, al livello B3, a euro 46,66 da aprile 2024 ed euro 69,99 da ottobre 2024.
I predetti importi saranno erogati attraverso una nuova voce da evidenziare separatamente in busta paga denominata “indennità di copertura economica ex CCNL 18/05/2021 (ICE)” riconosciuta mensilmente, sia al personale viaggiante che a quello non viaggiante, a partire dalle competenze di aprile 2024.
L’indennità ICE cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto e di essa si dovrà tener conto in sede di rinnovo complessivo.