Ai titolari di contratti di affitto sull’abitazione principale spetta una detrazione forfettaria nella dichiarazione dei redditi, rapportata all’ammontare del reddito complessivo. La detrazione interessa i contratti a canone libero, a canone convenzionale, stipulati da giovani con età compresa tra i 20 e i 31 anni, o stipulati dai lavoratori dipendenti a causa del trasferimento per motivi di lavoro. Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

DETRAZIONE SPETTANTE A INQUILINI CON CONTRATTO DI AFFITTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione spettante agli inquilini che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale è pari a:

300€ – Se il reddito complessivo non supera i 15.493,71€;
150€ – Se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71€, ma non a 30.987,41€.

Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Nota bene

  • La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di affitto dell’abitazione principale. Nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di affitto, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno in relazione al loro reddito.
  • La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi.

Documentazione da conservare

  • Contratto di affitto registrato
  • Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale

DETRAZIONE IN CASO DI CONTRATTI CONCORDATI

Se il contratto di affitto viene stipulato sulla base di appositi accordi (cosiddetto “canone convenzionato o concordato”), la detrazione d’imposta è di: 495,80€, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71€ e di 247,90€ , se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71€, ma non alla soglia di 30.987,41€.

Documentazione da conservare

  • Contratto di affitto registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998
  • Contratto di affitto sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017
  • Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017
  • Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
  • Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale.

DETRAZIONE PER I GIOVANI TRA I 20 E I 31 ANNI

Ai giovani con età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71€, che stipulano un contratto di affitto su un’ unità immobiliare o su una porzione da destinare a propria residenza, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone di affitto entro il limite massimo di 2.000€. In ogni caso, la detrazione non può essere inferiore a 991,60€. Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Per quanto riguarda il requisito anagrafico, questo è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta; tuttavia, il contratto deve essere stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.

Documentazione da conservare

  • Contratto di affitto registrato
  • Autocertificazione nella quale il conduttore attesta che l’immobile è stato adibito a propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato.

 

DETRAZIONE PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

La normativa include, inoltre, il caso di lavoratori dipendenti che per esigenze di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. A vantaggio di questi contribuenti, infatti, è prevista una detrazione: di 991,60€, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71€, oppure di 495,80€, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41€.

Quest’ultima agevolazione, tuttavia, è applicata a condizione che:

  • il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione, poi, può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011, la detrazione verrà applicata in relazione ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013.

Documentazione da conservare

  • Contratto di affitto registrato
  • Contratto di lavoro dipendente
  • Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

 

 

 

 

 

 

 

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