Il “Decreto Lavoro” in vigore dal 5 maggio scorso, è stato convertito con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n.85 pubblicata sulla G.U. n.153 del 3 luglio 2023. Salvo quanto diversamente previsto, le novità introdotte in sede di conversione sono in vigore dal 4 luglio 2023.
In ambito Lavoro, si segnalano in particolare le seguenti novità:
– In materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, è stata introdotta la possibilità di rinnovare, quindi non più solo prorogare, i contratti senza la causale purché la sommatoria della durata degli stessi non ecceda i 12 mesi. Ai fini del computo dei 12 mesi si potrà tenere conto dei soli rapporti instaurati dal 5 maggio 2023. Nessuna novità invece per quanto riguarda le causali stesse rispetto a quanto già previsto dal D.L.;
– I lavoratori somministrati a tempo indeterminato (staff leasing), assunti con contratto di lavoro di apprendistato dall’agenzia, vengono esclusi dall’applicazione dei limiti numerici previsti in caso di somministrazione a tempo indeterminato;
– Prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, la possibilità di ricorrere al lavoro agile semplificato con i “lavoratori fragili” affetti da gravi patologie di cui al D.M. 4.02.2022, e fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori con figli under 14;
– Prevista la detassazione del 15% della retribuzione inerente il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023 dal personale delle strutture alberghiere, turistiche, ricettive e termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore nel periodo d’imposta 2022, ad Euro 40.000.