Come è ormai noto, il D.L. n. 144/2022 (Decreto “Aiuti ter”) ha previsto un’ulteriore indennità una tantum, pari a 150 Euro, per le categorie già interessate dalla indennità di 200 Euro introdotta dal Decreto “Aiuti”.

Termini e Scadenze per l’invio della domanda:

  1. Per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda (CO.CO.CO., stagionali a tempo determinato/intermittenti, lavoratori dello spettacolo), le domande potranno essere inoltrare fino al 31 Gennaio 2023 e il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023
  2. Per i titolari nel mese di Novembre 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per i beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 nell’anno 2021 e per i lavoratori occasionali e incaricati alle vendite a domicilio, il pagamento avverrà d’ufficio nel mese di Febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce Uniemens relative alle retribuzioni di novembre 2022
  3. Per i titolari nel mese di Novembre 2022 di Reddito di Cittadinanza, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, è avvenuto d’ufficio sempre nel mese di Novembre 2022
  4. Per i lavoratori domestici di cui all’art. 1, comma 8, il pagamento è avvenuto d’ufficio nel mese di Novembre 2022
  5. Per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici, il pagamento è avvenuto d’ufficio unitamente alla rata di pensione di Novembre 2022
  6. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti sarà riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di Novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 Euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di Novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 Euro”, al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di Novembre 2022.

Approfondiamo meglio i diversi punti:

PUNTO 1

Più precisamente per le indennità a domanda precedente punto 1 (soggetti di cui all’art. 19, commi 11, 13 e 14, D.L. n. 144/2022) sarà possibile presentare richiesta entro il termine del 31 gennaio 2023, ai:

a) Collaboratori coordinati e continuativi, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca;

b) Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi anche gli operai agricoli a tempo determinato;

c) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Resta inteso che per i lavoratori riportati ai punti b e c non bisognerà presentare domanda per l’ottenimento dei 150 Euro se “attratti” dalla platea dei dipendenti, con conseguente anticipo delle somme in automatico da parte del datore di lavoro.

PUNTO 2

Per quanto riguarda l’indennità una tantum per altre categorie di soggetti nel precedente punto 2; più nel dettaglio, si noterà che tra i titolari di prestazioni a sostegno del reddito, con la Circolare n. 127/2022, l’Istituto, a seguito di conforme parere ministeriale, ricomprende anche i titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità. Tali categorie di lavoratori, pertanto, devono soddisfare l’unica condizione di risultare titolari di mobilità (o di trattamenti equiparabili) nel mese di Novembre 2022.

Con riferimento all’indennità di NASpI, inoltre, l’Istituto chiarisce esplicitamente che l’indennità in parola non è riconoscibile ai percettori di NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata.

Infine, i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio possono beneficiare, d’ufficio, dell’indennità di 150 Euro, solo se gli stessi hanno già beneficiato dell’indennità di 200 Euro.

PUNTO 3

Per quanto concerne il precedente punto 3 ossia i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, si ribadisce che nel mese di novembre 2022, il pagamento dell’indennità una tantum avverrà attraverso l’accredito d’ufficio della somma sulla carta RdC sempre che nessun componente del nucleo abbia beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità previste.

Ulteriori chiarimenti

Viene confermato, inoltre, che in caso di contitolarità di pensione ai superstiti, fermo restando la verifica degli ulteriori requisiti richiesti, l’indennità una tantum sarà corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Con riferimento ai “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, si ricomprendono: l’APE Sociale; l’APE Volontario; l’indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà; le prestazioni di accompagnamento; l’indennità mensile del contratto di espansione.

L’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.

Infine, in caso di titolarità di più trattamenti pensionistici a carico di più enti o di enti diversi dall’INPS, l’Istituto chiarisce che qualora vi siano titolari di prestazioni erogate dall’INPS e da altri Enti o Casse, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS; in presenza, invece, di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

L’INPS chiarisce che nel caso di indennità percepita, ma non dovuta (per superamento del limite reddituale per l’anno 2021), per i titolari di trattamento previdenziale/assistenziale, gli interessati possono proporre rinuncia all’indennità una tantum mediante “specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni”.

Su cosa si debba intendere con precisione per “appositi canali”, arriveranno successive comunicazioni.