Il Governo ha innalzato la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi per i percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato a 3.000 Euro per il solo anno 2022 (Decreto Legge 176 del 18/11/2022).

In considerazione di ciò, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, sarà pari a 3.000 Euro per l’anno 2022.

Si tratta di tutti quei fringe benefit erogati dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi, come, ad esempio: buoni carburante, buoni spesa, telefono cellulare, ecc. Inoltre, nei 3.000 Euro rientreranno anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’erogazione del suddetto rimborso è facoltativa e la decisione compete solo ed esclusivamente al datore di lavoro e lo stesso non è obbligato ad erogare l’intera somma di 3.000 Euro. Inoltre, è possibile riconoscere importi differenti ai lavoratori o riconoscere l’erogazione solo ad alcuni lavoratori.

Qualora il datore di lavoro decidesse di rimborsare il pagamento delle utenze domestiche, il lavoratore dovrà fornire un’AUTOCERTIFICAZIONE, in cui dichiara i dettagli delle spese pagate e che le stesse non sono state richieste a rimborso ad altri datori di lavoro.