La recente Circolare 23/E rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 23 giugno scorso, contiene una novità importante riguardo le unità immobiliari adibite promiscuamente sia a residenza dell’imprenditore che all’esercizio di un’attività, artigianale, commerciale o professionale.

Il principio consolidato era che la detrazione spettante fosse ridotta del 50% così, in caso ad esempio di Superbonus, la detrazione sarebbe stata del 55% invece che del 110% e anche in tutti gli altri casi la percentuale andava dimezzata. Tuttavia, se la regola era chiara in quei casi in cui in uno o più locali dell’unità immobiliare residenziale veniva effettivamente esercitata un’attività (si pensi ad esempio a un B&B o anche a un laboratorio di qualche attività artigianale), rimaneva il dubbio di come invece dovessero essere gestite le situazioni in cui l’abitazione dell’artigiano rappresenta la sola sede legale dell’impresa mentre l’attività viene effettivamente esercitata altrove, in un cantiere o presso la sede del cliente. Su questo punto l’Agenzia delle Entrate non si era mai pronunciata e dunque in assenza di diverse indicazioni la condotta prudente non poteva che dimezzare anche in questi casi la percentuale di detrazione. Si trattava nondimeno di una situazione di evidente iniquità. CNA si è impegnata da tempo affinché si potesse giungere ad una soluzione più equa e ora finalmente gli sforzi dell’Associazione sono stati premiati, infatti la citata Circolare, al punto 2.6, prevede che:

L’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri” (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione. Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta riduzione del 50 per cento.

Per tutti quegli artigiani che hanno la sede legale presso la propria abitazione ma svolgono la propria attività in “cantieri” (il discorso vale evidentemente non solo per quelli menzionati a titolo esemplificativo nella circolare ma anche per titolari di imprese edili, di pulizia, montaggio serramenti ecc…) è stato dunque chiarito che, qualora vengano effettuati interventi di recupero edilizio che possono beneficiare di bonus fiscali, la percentuale di detrazione andrà applicata nella sua interezza. L’Agenzia delle Entrate menziona esplicitamente “l’imprenditore individuale” e quindi si ritiene che, in mancanza di ulteriori chiarimenti, quanto stabilito dalla Circolare non si applichi in caso di società, fosse pure una Società a Responsabilità Limitata unipersonale.