Il Decreto Sostegni Bis ha ripreso il credito di imposta introdotto dall’art. 125 del DL. Rilancio e riproposto, pertanto, una nuova versione del bonus sanificazione e dispositivi di protezione.

Chi può beneficiare del bonus?

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti di attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Per quali spese è previsto il credito di imposta?

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:
– sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
– acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, sono stati definiti con provvedimento Agenzia delle Entrate che ha stabilito che dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposito modello per la richiesta con modalità esclusivamente telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del relativo sito internet. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Credito “teorico” pari al 30%

Il credito di imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 Euro.
Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di Euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile. Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Il credito di imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.