Lo scorso 26 novembre, con Circolare n. 137/2020, l’INPS ha emanato le istruzioni operative per richiedere l’erogazione di un’indennità aggiuntiva di 1.000 Euro.

Si ricorda, inoltre che, al comma 1, il Decreto Ristori ha previsto che l’erogazione della nuova indennità sarà automatica per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sotto elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, e quindi non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum.

L’indennità aggiuntiva non è cumulabile con il Reddito di emergenza, inoltre, è incompatibile con:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e delle Casse professionali e con l’APE Sociale;
  • l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, co. 8, Decreto “Rilancio”;
  • l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 10, Decreto “Agosto”;
  • la titolarità di una pensione diretta ed è compatibile con il RdC, solo nel caso in cui l’importo dello stesso risulti pari o superiore a quello dell’indennità.

Chi può ricevere l’indennità?

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e stabilimenti termali*

– Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020 e che, nel medesimo periodo, abbiano svolto tali attività per almeno 30 giornate.

– Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020 e che, nel medesimo periodo, abbiano svolto tali attività per almeno 30 giornate.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali

– Lavoratori dipendenti appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente l’attività tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020 e che, nel medesimo periodo, abbiano svolto tali attività per almeno 30 giornate.

Lavoratori intermittenti

– Lavoratori intermittenti, ex artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015 che abbiano svolto tali attività per almeno 30 giornate tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020.

Lavoratori autonomi occasionali

– Lavoratori autonomi, privi di partita IVA che tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, ex art. 2222 del C.Civ., che per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17.3.2020, con accredito – tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020 – di almeno un contributo mensile e che non abbiano iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie né un contratto in essere alla data del 30.10.2020.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

– Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che per le medesime attività, abbiano un reddito annuo, per il 2019, superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 29.10.2020 e nessuna iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

– Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che siano stati titolari, tra il 1.1.2019 e il 29.10.2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nei predetti settori, per almeno 30 giornate e che possono far valere, nel corso del 2018, la titolarità di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, per almeno 30 giornate.

Lavoratori dello spettacolo

– Lavoratori dello spettacolo:

  • che possano far valere almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.1.2019 al 29.10.2020 che siano in possesso di un reddito derivante da tali attività non superiore a 50.000 Euro;
  • che possano far valere almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.1.2019 al 29.10.2020;
  • che siano in possesso di un reddito derivante da tali attività, non superiore a 35.000 Euro.

Per informazioni o eventuali chiarimenti, è possibile contattare:

Luca Spagnoli, Direttore Epasa-Itaco di Parma
T. 0521/227211 | E. parma@epasa-itaco.it