La Corte di Cassazione, con la sentenza 27101/2019, ha dichiarato l’inapplicabilità dell’addizionale provinciale sulle accise sull’energia elettrica pagate nel 2010 e nel 2011, in quanto ritenute incompatibili con la normativa comunitaria (e per questo abrogate per via legislativa a partire dal 2012) e quindi illegittime.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, non avendo valore di legge, non determina un rimborso automatico delle accise sull’energia elettrica dichiarate illegittime.

Per ottenere il rimborso di quanto pagato indebitamente nel corso del biennio 2010/11 è necessario inviare un’apposita istanza di rimborso al fornitore di energia dell’epoca o, in caso di fallimento di quest’ultimo, all’Agenzia delle Dogane.

Il termine di prescrizione per la richiesta è di 10 anni, quindi ad oggi è ancora possibile richiedere il rimborso dal mese di giugno 2010 in avanti, in quanto i mesi precedenti sono ormai prescritti.

L’invio della richiesta inoltre risulta essenziale per interrompere i termini della prescrizione decennale e mantenere il diritto alla restituzione delle somme. Tuttavia non è che l’avvio di un percorso che, nel caso molto probabile di diniego del fornitore, implica un iter giudiziale al completamento del quale sono previsti fino a tre gradi di giudizio.

Per valutare la convenienza della richiesta di rimborso CNA ha calcolato sommariamente alcune soglie:

  • a fronte di una bolletta mensile di 500 €, il rimborso complessivo potrebbe aggirarsi sui 600 €;
  • a fronte di una bolletta mensile di 2.000 €, il rimborso complessivo potrebbe aggirarsi 2.000 €.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Massimo Perotti mperotti@cnaparma.it, 348.5603417