Il nuovo Credito di Imposta sugli investimenti istituito dalla Legge 160/2019 ha sostituito, per gli investimenti realizzati a partire dal primo gennaio 2020, i precedenti super ammortamento e iper ammortamento. La nuova norma ha visto anche un aggiornamento degli adempimenti documentali e amministrativi a carico delle imprese. Di seguito quelli noti, in attesa di alcune integrazioni e chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Obbligo di conservazione e indicazione
Il comma 195 della Legge 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).

Perizia
Per i soli investimenti connessi ad Industria 4.0 (di cui agli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017), di importo superiore ad Euro 300.000 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 Euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’azienda può comunque decidere anche per importi minori di richiedere una perizia. La nuova normativa prevede quindi una diminuzione della soglia massima di investimento unitario in cui è possibile procedere in autodichiarazione. Nella precedente disciplina (ancora valida per gli investimenti iniziati nel 2019) la perizia era obbligatoria a partire da beni di costo superiore a 500.000 Euro.

Rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro
Il comma 186 stabilisce che la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.

Regolarità nei versamenti contributivi
Il comma 186 stabilisce che la fruizione del beneficio spettante è subordinata al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Assenza di procedure concorsuali e sanzioni interdittive
Il comma 186 stabilisce che sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico
Il comma 191 stabilisce che, “al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte […] le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Ad oggi Tale procedura non è ancora nota e con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. La comunicazione non è richiesta per i beni ordinari (non rientranti quindi negli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017).

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