Dal 1° gennaio 2020 se un ente, un’impresa, un professionista o un condominio affida a un’impresa l’esecuzione di opere o servizi da svolgere presso le proprie sedi, il soggetto committente e affidatario dei lavori è tenuto a rispettare nuovi obblighi e nuovi vincoli.

L’affidamento degli incarichi da parte del Committente può avvenire attraverso qualsiasi rapporto negoziale, per esempio contratti di appalto, subappalto, subfornitura e anche nei confronti di soggetti consorziati. La disciplina sembrerebbe applicabile anche in caso di prestazioni svolte per effetto di somministrazione di lavoro da parte di agenzie.

I nuovi obblighi e vincoli si applicano solo al verificarsi delle seguenti concomitanti condizioni:

  • i lavori (opere/servizi) vengono svolti da un’impresa (soggetto iscritto al registro delle imprese presso la camera di commercio); gli obblighi non riguardano, ad esempio, l’affidamento di servizi a liberi professionisti;
  • il valore del compenso previsto a favore dell’impresa esecutrice per lo svolgimento dei lavori ammonta ad un importo complessivo superiore ad Euro 200.000 annui;
  • l’attività viene svolta presso le sedi di attività del committente con prevalente impiego di manodopera e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad esso riconducibile in qualunque forma (Per esempio affitto, noleggio, ecc.).

Gli adempimenti previsti sono i seguenti:

  • Committenti: vigilare sul corretto versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni corrisposte dall’impresa affidataria a dipendenti e collaboratori impiegati nelle lavorazioni e sospendere, in caso di irregolarità, i pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa affidataria con segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, il committente deve richiedere all’impresa affidataria e alle eventuali imprese subappaltatrici copia di modelli F24 relativi al versamento delle ritenute riferibili alle retribuzioni corrisposti per le lavorazioni e indicanti anche il codice fiscale del committente.

  • Imprese esecutrici: effettuare il versamento delle ritenute fiscali operate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Non può disporre neppure la compensazione dei contributi Inps e dei premi Inail calcolati sulle retribuzioni dei dipendenti impiegati nelle lavorazioni.

Per consentire il controllo dei dati delle ritenute fiscali, l’impresa esecutrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, copia dei relativi modelli F24 e ulteriori informazioni necessarie al controllo.

Regime sanzionatorio

In caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, l’impresa esecutrice non può incassare i compensi maturati per effetto dello svolgimento del contratto: finché perdura l’inadempimento, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi dando comunicazione della situazione all’Agenzia delle entrate. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Il committente che non si attiene alle suddette disposizioni è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Esclusioni

Sono escluse dagli adempimenti e dai vincoli suddetti le imprese esecutrici che presentano al committente l’apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (DURC fiscale) che attesta il possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell’esenzione.

Entrata in vigore

Le disposizioni illustrate riguardano le ritenute fiscali operate dal mese di gennaio 2020, il cui versamento va pertanto effettuato entro il 16 febbraio 2020, in riferimento ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente anche prima del 1° gennaio 2020.

I nostri uffici sono a disposizione per effettuare una dettagliata verifica della situazione aziendale ai fini dell’eventuale assoggettamento ai suddetti obblighi per il ruolo di affidatario di opere e servizi e/o con riferimento a differenti rapporti per il ruolo di committente, nonché per fornire l’assistenza necessaria per l’esecuzione degli adempimenti connessi.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare:
Fiorenza Maschi, Responsabile Area Lavoro CNA Parma – T. 0521/227227 – fmaschi@cnaparma.it
Massimo Delli, Consulente Area Lavoro – T. 0521/227249 – mdelli@cnaparma.it