L’Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione che identifica i codici tributo attribuiti ai crediti del sostituto di imposta che possono essere legittimamente fruiti solo se la presentazione della delega di versamento avviene attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di tutti i codici attribuiti ai crediti del sostituto di imposta. Ne deriva che l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto di dover prevedere esclusioni per i codici compensabili esclusivamente in modalità verticale, ossia esclusivamente a valere sulla capienza del monte ritenute oggetto di versamento. Il motivo addotto è che i sostituti di imposta possono disporre il recupero dei propri crediti obbligatoriamente tramite esposizione nel modello F24, essendo stata inibita, dal 2015, la possibilità di operare uno scomputo diretto a valere sull’importo delle ritenute da versare.

La risoluzione ricorda che la norma di legge che previsto l’entrata a regime dei nuovi vincoli nei confronti dei “crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”.

Intrecciando i due elementi, per definire se la delega di versamento debba essere presentata obbligatoriamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, si possono effettuare le seguenti verifiche:

– il codice tributo è presente nella tabella in calce alla risoluzione n. 110/2019;

– il periodo di riferimento del credito è “2019” o annualità successiva. In linea teorica, dovrebbe essere presentabile con il canale delle banche, un modello F24 che presenti la fruizione di un “bonus Renzi” (codice tributo 1655) maturato nell’annualità 2018 e ancora non fruito (es. periodo 05/2018), proprio perché riferito a un credito maturato prima del periodo d’imposta 2019. In ogni caso, in via prudenziale potrebbe essere opportuno procedere in ogni caso con il nuovo canale, stante la residualità di crediti del sostituto di imposta relativi alle annualità precedenti al 2019.

La risoluzione tace anche sulla decorrenza. Essendo tale disciplina già vigente, al verificarsi della compensazione di un credito di sostituto d’imposta di cui alla risoluzione n. 110/E avente competenza 2019 o annualità successiva, sussiste sicuramente già l’obbligo di presentare il modello con compensazione attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate.

Tale meccanismo opera quindi già in occasione della prossima scadenza del 16/1/2020.

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