Con un recente decreto sono state approvate le regole
tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e
l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati con
combustibili gassosi.
Queste regole tecniche si applicano agli impianti civili
extradomestici, con portata termica complessiva maggiore di 35 Kw e con
pressione del gas combustibile inferiore a 0,5 bar, utilizzati per:
– climatizzazione di edifici ed ambienti;
– produzione di acqua calda, surriscaldata e
vapore;
– cottura del pane e di altri prodotti simili
(forni) ed altri laboratori artigiani;
– lavaggio biancheria e sterilizzazione;
– cottura di alimenti (cucine) e lavaggio
stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità ed
ambiti similari.
Sono escluse le seguenti tipologie di impianti:
– realizzati specificatamente per essere inseriti
in cicli di lavorazione industriale;
– incenerimento;
– costituiti da stufe catalitiche;
– costituiti da apparecchi non previsti per il collegamento
a canna/camino fumaria o ad altro dispositivo per l’evacuazione dei fumi dal
locale in cui è installato l’apparecchio, ad eccezione di quelli per il
riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Queste disposizioni si applicano a partire dal 21/12/2019.
Fonte: CNA Interpreta,
Moris Bulgarelli; Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.273 del 21/11/2019