Viene prorogata di ulteriori due anni (2018 e 2019) la cedolare secca al 10%
per i contratti a canone concordato.

La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il
periodo 2014-2017, e dal 2018 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di
locazione sarebbe tornata al 15%.

 

L’aliquota agevolata può essere applicata sui canoni relativi
ad immobili locati con contratti a canone concordato:

 

• relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità
abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi e negli
altri comuni capoluogo di provincia),

• nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite
delibere,

• stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, sulla
base di apposite convenzioni nazionali,

• stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni
antecedenti il 28 marzo 2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi
calamitosi.

 

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 8/2017, ha chiarito che è possibile
applicare la cedolare secca con aliquota ridotta al 10% anche ai contratti
transitori, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone
concordato relativo ad abitazione ubicate nei comuni con carenze di
disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

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