Le principali novità in materia di legislazione del lavoro riguardano:

  • la decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio/mirato;
  • l’obbligo di tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro (LUL);
  • l’indennità di disoccupazione per i co.co.co.;
  • Infortuni sul lavoro
  • ecc.

Collocamento Obbligatorio/mirato: disposto il differimento dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio che prevedono:

 

– l’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendente almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanzache il datore di lavoro proceda o meno a nuove assunzioni;

 

– l’obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazione che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni.

 

Tenuta LUL in modalità telematica: differita dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018 la decorrenza dell’obbligo della tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) con modalità telematica. Si ricorda che tale sisteme telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministero.

 

DIS-COLL: prorogata in via sperimentale fino al 30 giugno 2017 l’erogazione del sussidio di disoccupazione per i collaboratori treminata il 31.12.2016. La prestazione è riconosciuta ai collaboratori coordianti e continuativi, in caso di cessazione del contratto di lavoro, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017. L’introduzione “a regime” della tutela è prevista nel DDL sul Jobs Act per il lavoro autonomo.

 

Infortuni sul lavoro: differito dal 12 aprile 2017 al 12 otobre 2017, il termine di decorrenza dell’obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, della comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Si ricorda che l’obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Il differimento è inteso a consentire all’INAIL di predisporre un’apposito procedura telematica per l’adempimento in oggetto.

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