A partire dalle retribuzioni di marzo 2015, i dipendenti del settore privato (esclusi dipendenti domestici e lavoratori dell’agricoltura) potranno ottenere la corresponsione del TFR maturato nel mese nel cedolino paga, ad integrazione delle ordinarie spettanze mensili.
Tale opportunità è dalla legge rimessa ad una scelta unilaterale del lavoratore che però, una volta effettuata, sarà dallo stesso irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
La scelta del lavoratore potrà coinvolgere anche il TFR mensile destinato alla previdenza complementare.
Il TFR erogato in busta paga non sarà soggetto a contributi, ma sarà soggetto a Irpef ordinaria e addizionale all’Irpef.
I datori di lavoro che si spossessano del TFR maturato nel mese saranno riconosciute delle misure compensative, sia fiscali che contributive.
I datori di lavoro con meno di 50 dipendneti potranno affrontare tale erogazione aggiuntiva ricorrendo ad un finanziamento con un istituto bancario.
L’Istituto bancario non potrà applicare, nei confronti delle somme oggetto di finanziamento, tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del TFR.
Il nuovo istituto retributivo è stato introdotto in via sperimentale dalla Legge di Stabilità per il 2015. La legge ha operato una regolamentazione “di cornice”, delegando la definizione degli aspetti più operativi a successivi decreti.
I decreti attuativi non sono ancora stati adottati. Dato che il nuovo istituto produce effetti sia in ambito contributivo che fiscale, Inp e Agenzia dele Entrate dovranno fornire istruzioni con opportune circolari.